Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione del 22/09/2022: sostiene che la Corte non avrebbe potuto rilevare in sede di legittimità la recidiva perché, in sede di rinvio, la Corte di appello aveva rideterminato la pena senza fare riferimento a un aumento per recidiva, e che quindi la prescrizione dei reati (capi A e C) sarebbe intervenuta o comunque la recidiva era stata elisa e non poteva essere usata neppure ai fini del calcolo della prescrizione.
La decisione
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per palese infondatezza, ritenendo che la questione prospettata attiene a valutazioni giuridiche e di merito (riconoscimento e applicazione della recidiva, valutazione della prescrizione) e non a un errore percettivo/di fatto rimediabile con l'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita l'errore di fatto ai soli casi di svista/quivoco percettivo e non alle valutazioni probatorie o giuridiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione; la Corte interpreta la norma restrittivamente: l'errore di fatto è limitato a svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio di legittimità e non comprende valutazioni giuridiche o probatorie
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso con la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000
Citata in relazione all'aggravante che era stata esclusa in sede di rinvio; la Corte osserva che il riconoscimento della recidiva nei gradi di merito è risultato e non poteva essere escluso con una lettura meramente formale della rideterminazione della pena
art. 12-quinquies l. n. 356 del 1992
Norma penale richiamata quale titolo del reato (trasferimento fraudolento di valori) contestato ai capi A) e C); non oggetto di interpretazione autonoma nella decisione impugnata
art. 23 d. l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in quanto la trattazione del procedimento è stata disposta per iscritto ai sensi di tale disposizione (procedure di trattazione scritta dinanzi alla Corte)
Sez. U. n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Giurisprudenza di legittimità che definisce i limiti dell'errore di fatto e esclude che il ricorso straordinario possa riguardare valutazioni giuridiche o probatorie; richiamata dalla Corte per motivare l'inammissibilità
Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007 (Previti e altri)
Precisa che l'errore di fatto non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere impugnata con i mezzi ordinari
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)
Ribadisce la distinzione tra errore percettivo (ammissibile) ed errore di giudizio/valutazione (inammissibile) ai fini dell'art. 625-bis c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti di cassazione e non può essere usato per riesaminare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
- Le questioni attinenti al riconoscimento o all'applicazione della recidiva e alla declaratoria di prescrizione, se derivano da valutazioni giuridiche o apprezzamenti probatori, devono essere impugnate con i rimedi ordinari e non con l'eccezione di errore di fatto
- La semplice omissione di un richiamo formale nella rideterminazione della pena in sede di rinvio non è automaticamente idonea a far ritenere che la recidiva sia stata eliminata, quando nei precedenti gradi la recidiva era stata effettivamente riconosciuta e non censurata in appello
- Per essere ammissibile con successo, il ricorso straordinario per errore di fatto deve dimostrare che la decisione impugnata è esclusiva conseguenza di una svista percettiva e non di una valutazione: la soglia di ammissibilità è quindi molto alta
- L'inammissibilità del ricorso comporta rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile sanzione pecuniaria), il che consiglia cautela nell'utilizzo di questo rimedio solo per fatti chiaramente rientranti nella nozione di errore di fatto
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