Cassazione Penale, Sentenza n. 07531/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, in seguito all'annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione (quale conseguenza dell'esclusione delle aggravanti della recidiva e della violenza sulle cose), aveva rideterminato la pena per un furto commesso in un ristorante. Coppari deduceva che, eliminata l'aggravante della violenza sulle cose, il reato era divenuto furto semplice, procedibile solo a querela di parte, e che nella specie non era stata presentata querela (era stata solo una denuncia). Sosteneva altresì di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di improcedibilità sia davanti alla Cassazione sia davanti alla Corte di appello di Perugia, senza che le corti avessero dato risposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'esclusione delle aggravanti (recidiva e violenza sulle cose) aveva trasformato il reato in furto semplice, procedibile a querela, e che dagli atti risultava l'assenza di una querela (esisteva soltanto una denuncia). Il difetto di querela è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e poteva essere dedotto anche per la prima volta in Cassazione. Poiché il giudice del rinvio non aveva preso atto dell'improcedibilità conseguente all'esclusione delle aggravanti, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza del giudice del rinvio (Corte d'appello di Perugia). In sostanza l'azione penale è risultata improcedibile per mancanza della querela e la decisione impugnata è stata annullata.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto: la sentenza applica la distinzione tra furto semplice e furto con circostanze aggravanti (tra cui la violenza sulle cose) ai fini della determinazione della procedibilità e del trattamento sanzionatorio
d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia)
Secondo quanto richiamato dalla sentenza, la riforma ha stabilito la procedibilità a querela per il furto aggravato dalla violenza sulle cose; l'esclusione di tale aggravante determina che il reato resti procedibile a querela (o divenga procedibile a querela se prima aggravato)
Norma richiamata in motivazione come rimedio che non è applicabile per sanare l'omissione di cui si tratta; la Corte osserva che il difetto di procedibilità non può essere emendato dal giudice di rinvio né dal giudice di legittimità tramite questo strumento
Massime di principio
- Se, in corso di giudizio, vengono escluse circostanze aggravanti che rendevano il reato procedibile d'ufficio e il reato risulta invece procedibile solo a querela, la mancata querela rende l'azione penale improcedibile.
- Il difetto di procedibilità per mancanza di querela è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e può essere dedotto anche per la prima volta in Cassazione.
- Il giudice del rinvio non può sanare un vizio di procedibilità formatosi in precedenza: se l'esclusione dell'aggravante rende il reato querelabile, l'annullamento senza rinvio può essere l'unico rimedio appropriato quando non sia stata raccolta la querela.
- Una denuncia non equivale a querela: per considerare operativa la procedibilità a querela è necessario che dagli atti emerga la volontà punitiva della parte offesa con gli elementi formali propri della querela (formula o manifestazione inequivoca della volontà), altrimenti la segnalazione resta una denuncia.
- Chi difende un imputato deve verificare tempestivamente la presenza/assenza della querela quando il fatto viene qualificato, anche in sede di rinvio, come eventualmente semplice; l'eccezione di improcedibilità può essere sollevata in ogni momento e ha effetti decisivi sul prosieguo del processo.
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