Cassazione Penale, Ordinanza n. 22246/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure: primo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo puntuale e logico l'esclusione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., valorizzando le gravi modalità del fatto, e aveva altresì negato le attenuanti generiche per le violente modalità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la condanna di merito; l'ordinanza non ne approfondisce il contenuto, ma presuppone la corretta applicazione in appello.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua che valorizzi le gravi modalità della condotta.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di violente modalità del fatto e di precedenti penali dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondato quando la sentenza di merito espliciti in modo logico e puntuale le ragioni ostative alla particolare tenuità, specie se riferite alla gravità delle modalità del fatto.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito la fonda su elementi negativi specifici, come la violenza della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito non illogica o contraddittoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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