Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22246/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure: primo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo puntuale e logico l'esclusione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p., valorizzando le gravi modalità del fatto, e aveva altresì negato le attenuanti generiche per le violente modalità della condotta e per i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per il quale è stata confermata la condanna di merito; l'ordinanza non ne approfondisce il contenuto, ma presuppone la corretta applicazione in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua che valorizzi le gravi modalità della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di violente modalità del fatto e di precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondato quando la sentenza di merito espliciti in modo logico e puntuale le ragioni ostative alla particolare tenuità, specie se riferite alla gravità delle modalità del fatto.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice di merito la fonda su elementi negativi specifici, come la violenza della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito non illogica o contraddittoria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.