Cassazione Civile, Ordinanza n. 20295/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un acquirente di autovettura aveva convenuto in giudizio il titolare di un'agenzia automobilistica chiedendo la restituzione di euro 1.203,00, somma che assumeva indebitamente percepita per lo svolgimento delle operazioni di passaggio di proprietà del veicolo. In primo grado il giudice di pace aveva accolto la domanda. In appello, il tribunale ha invece ritenuto che tra le parti fosse sorto un contratto di mandato, valorizzando il pagamento anticipato effettuato dall'acquirente per le pratiche amministrative e ritenendo così infondata l'azione di indebito per difetto di sussidiarietà. Nel ricorso per cassazione, l'attore soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1401 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato il rapporto come mandato: da un lato perché l'agenzia non avrebbe ricevuto né provato di aver ricevuto un incarico da lui, dall'altro perché la richiesta di pagamento era successiva al passaggio di proprietà già risultante da certificazione cronologica. Ha inoltre censurato la mancata considerazione della mancata produzione, da parte della controparte, dell'intero fascicolo relativo alle formalità espletate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. È stato richiamato il principio per cui spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza, e scegliere liberamente gli elementi probatori ritenuti più idonei, senza obbligo di confutare espressamente tutti gli altri elementi non accolti. Conseguentemente è stato confermato l'esito dell'appello, con rigetto della domanda originaria dell'acquirente. Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
è invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione del rapporto, ma la Corte non accoglie la doglianza perché diretta a rivalutare fatti e prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, fondando l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la verifica della loro attendibilità e la selezione degli elementi probatori maggiormente idonei a fondare il convincimento appartengono esclusivamente al giudice di merito.
- Il giudice di merito che abbia motivato il proprio convincimento sulla base delle prove ritenute più convincenti non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento istruttorio non accolto.
- Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato inammissibile, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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