Cassazione Civile, Ordinanza n. 20256/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Due soggetti privati avevano promosso un giudizio risarcitorio per i danni asseritamente subiti dalle rispettive aziende agricole a seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 dicembre 2008. La domanda era stata proposta contro più enti pubblici e un consorzio, deducendo responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. per la mancata regimazione delle acque e per l'ostruzione dell'alveo di un torrente, che avrebbe impedito il deflusso delle acque e provocato la stagnazione nei fondi aziendali. Dopo una precedente declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Barcellona P.G., la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale di Messina, il quale però aveva nuovamente declinato la competenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno censurato tale decisione sostenendo che la controversia non riguardava un'opera idraulica, ma l'incuria nella manutenzione ordinaria dell'alveo torrentizio, e quindi non ricadeva nella competenza speciale invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Messina, ritenendo illegittima la declinatoria di incompetenza pronunciata dal giudice adito dopo la riassunzione. La Corte ha osservato che, una volta riassunta la causa dopo la prima pronuncia declinatoria, le parti avrebbero dovuto contestare la competenza con gli strumenti e nei termini previsti; inoltre, il giudice della riassunzione avrebbe potuto sollevare il conflitto solo nei limiti consentiti dall'art. 38 c.p.c., ma non lo aveva fatto. Pertanto la competenza si era definitivamente radicata dinanzi al Tribunale di Messina, senza necessità per la Corte di individuare il giudice astrattamente competente sulla domanda. Le spese sono state poste a carico dell'Assessorato resistente, mentre sono state compensate nei confronti degli altri intimati.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito
richiamato come ulteriore fondamento della pretesa risarcitoria per danni da cosa in custodia
art. 140, lett. e), T.U. n. 1775/1933
invocato dai ricorrenti per contestare la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche
richiamato per affermare che le eccezioni di incompetenza devono essere sollevate nei termini previsti, con consolidamento della competenza in difetto di tempestiva contestazione
richiamato con riferimento al conflitto di competenza che il giudice avrebbe potuto elevare nei limiti di legge
richiamato quale termine finale entro cui il giudice poteva interloquire sulla competenza
legge n. 353 del 1990
indicata come riforma che ha ristretto i poteri di rilievo dell'incompetenza e di elevazione del conflitto entro i termini di cui all'art. 38 c.p.c.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione non è vincolata ai soli motivi dedotti dalle parti, potendo rilevare d'ufficio le regole che governano la competenza.
- Dopo una prima declinatoria di competenza e la riassunzione davanti al giudice indicato, le parti devono contestare tempestivamente la competenza con gli strumenti processuali previsti; in difetto, la competenza tende a consolidarsi davanti al giudice della riassunzione.
- Il giudice della riassunzione può contestare la precedente decisione solo nei limiti delle regole sulla competenza inderogabile e nei termini processuali previsti; se non lo fa e non eleva il conflitto, non può successivamente dichiararsi incompetente in modo irrituale.
- Quando il giudice della riassunzione declina a sua volta la competenza senza aver validamente attivato il meccanismo del conflitto, la Corte può limitarsi a dichiarare il consolidamento della competenza davanti a quel giudice, senza dover individuare il giudice astrattamente competente.
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