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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22126/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’IVA per l’anno 2013 notificato a una società contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso della società e la CTR aveva confermato il rigetto in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, allegando documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla legge n. 197 del 2022. L’Agenzia delle Entrate ha a sua volta dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata, depositando la domanda e prova del versamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione di entrambe le parti alla definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186 e 198, della legge n. 197 del 2022. Verificato il deposito della domanda e del pagamento dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio con ordinanza. Ha inoltre precisato che l’estinzione rende superfluo esaminare i motivi di ricorso e che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 186

    «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»

    La Corte ne ricava che la controversia tributaria pendente in Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibile su domanda della parte legittimata mediante pagamento dell’importo previsto, secondo il valore della controversia determinato ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198

    «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»

    Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento dovuto o della prima rata impone la declaratoria di estinzione del processo, anche in Cassazione, con ordinanza se la causa è già fissata per la decisione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte afferma che l’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.

Massime di principio

  • Le controversie tributarie pendenti in Cassazione, se rientranti nel perimetro della definizione agevolata prevista dalla legge speciale e se l’istanza è corredata dalla prova del versamento dovuto o della prima rata, devono essere dichiarate estinte senza esame del merito.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione sui motivi di ricorso, rendendo inutile la loro trattazione.
  • In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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