Cassazione Penale, Sentenza n. 3394/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis) con tre motivi principali: 1) nullità per mancata autonoma motivazione del Tribunale del riesame, ritenendola mera riproposizione della motivazione del G.I.P. in violazione degli artt. 292 co.2, 125 e 309 c.p.p.; 2) erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis, per insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione del ricorrente alla famiglia mafiosa (mancata individuazione di contributo e ruolo, critica all'uso della sentenza del 17/5/2016 come prova, contestazione delle fonti indiziarie: dialoghi con Ficarra, presunti sostegni a detenuti, autorizzazioni a spaccio, e mancata motivazione sulle aggravanti previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis); 3) vizio di motivazione e erronea valutazione delle esigenze cautelari (secondo la difesa ritenute solo in via presuntiva e non attuali/concrete).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto generica la doglianza e ha richiamato l'orientamento secondo cui il tribunale del riesame non è tenuto a una autonoma valutazione dei gravi indizi come avviene per il provvedimento 'inaudita altera parte' (art. 292 co.2 c.p.p.). Sul secondo e terzo motivo ha qualificato le censure come generiche e manifestamente infondate, confermando la valutazione del compendio indiziario adottata dal tribunale: la sussistenza di elementi che collegano il ricorrente alla famiglia mafiosa Noce (rapporti con Chiovaro e Matina, conversazioni con Ficarra dopo arresti che attestano assetti associativi, lamentele sulla mancata corresponsione di somme per detenuti, interventi relativi allo spacciatore Sparacio) e la rilevanza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 co.3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 co.1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen., comma 2
La Corte ha ricordato che l'obbligo di autonoma motivazione previsto da questo articolo riguarda il giudice che emette la misura 'inaudita altera parte' e non il tribunale del riesame; dunque la mancata autonoma ripetizione integrale della motivazione del G.I.P. non determina automaticamente nullità dell'ordinanza di riesame.
Richiamato nel quadro delle regole sulla motivazione e sulla valutazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le censure difensive non siano state rese in modo specifico da far emergere vizio di motivazione.
Richiamato tra le norme procedurali pertinenti alla tutela delle misure cautelari e alla verifica del riesame; non sono state rilevate violazioni da parte del tribunale del riesame.
Valutazione della prospettazione di ricorso contro la misura cautelare: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina cautelare e ha respinto le censure sull'erronea applicazione dell'articolo.
La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse sufficiente a ritenere l'intraneità del ricorrente nella famiglia mafiosa Noce, valorizzando precedenti condanne, contatti con soggetti notoriamente affiliati e attività congruenti con il mantenimento del controllo territoriale e l'assistenza ai sodali detenuti; le aggravanti contestate non sono state ritenute smentite dalla difesa.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati in tale comma (tra cui il 416-bis), spiegando che essa prevale sulla norma generale (art. 274) e rende sussistenti, salvo prova contraria non fornita, l'attualità e concretezza del pericolo che giustificano la custodia in carcere.
Richiamato come norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha spiegato che è supplita dalla presunzione speciale di cui all'art. 275 co.3 quando ricorre l'ipotesi di reato.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter
La Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti da questa norma in relazione all'esecuzione del provvedimento di cassazione.
Massime di principio
- Il tribunale del riesame non è obbligato a fornire una motivazione totalmente autonoma rispetto al G.I.P.; la mera riproposizione delle valutazioni del G.I.P., se collegata e motivata, non comporta automaticamente nullità dell'ordinanza di riesame.
- Nei procedimenti per reati di mafia (art. 416-bis) il giudice può valutare la gravità indiziaria anche per sommatoria di elementi: precedenti condanne, rapporti e contatti con soggetti notoriamente affiliati, conversazioni intercettate che evidenziano assetti associativi e comportamenti coerenti con il metodo mafioso e la gestione del controllo territoriale.
- Per le ipotesi previste dall'art. 275 co.3 c.p.p. sussiste una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari che prevale sulla disciplina generale; spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione (la mera decorrenza del tempo non è sufficiente).
- Le censure generiche e non specificamente ancorate a omissioni o contraddizioni della motivazione sono difficilmente accolte in Cassazione; è necessaria una deduzione precisa delle macroscopiche lacune o delle violazioni di diritto.
- Per contestare l'inclusione di aggravanti occorre dimostrare l'assenza di elementi che le fondano o l'erroneità della lettura probatoria che le supporta; semplici obiezioni speculative non sono sufficienti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; la strategia difensiva dovrebbe prevedere argomentazioni concrete per superare sia la valutazione in fatto sia la presunzione di esigenze cautelari.
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