Cassazione Penale, Sentenza n. 21225/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca, con efficacia ex tunc, dell'affidamento in prova terapeutico concesso con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 7 luglio 2025 per plurime segnalazioni negative e ripetute violazioni delle prescrizioni (possesso di stupefacente, positività alla cocaina, allontanamento abusivo dalla struttura comunitaria). Il ricorrente ha impugnato sostenendo l'illegittimità della revoca automatica, la mancata valorizzazione delle valutazioni positive dell'equipe terapeutica e della disponibilità della struttura a proseguire il trattamento, nonché l'erronea decorrenza retroattiva della revoca alla luce dei principi costituzionali e dell'art. 94 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo logicamente adeguato la revoca, valutando complessivamente la gravità e la ripetizione delle violazioni come incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento terapeutico. Sul punto della decorrenza ex tunc, la Corte ha richiamato i principi della Corte Costituzionale (sent. n.343/1987) e della giurisprudenza di legittimità: la revoca retroattiva è ammissibile se emerge, anche da fatti anteriori, la mancata adesione al percorso rieducativo; il Tribunale ha altresì valutato la limitata durata del periodo regolare di affidamento (dal 7 luglio al 17 ottobre 2025) e il ridotto carattere afflittivo sopportato dal condannato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione del trattamento terapeutico; la Corte non ha ritenuto che il richiamo ne altersse il giudizio di merito, che resta di competenza del Tribunale di sorveglianza.
art. 47 Ordinamento Penitenziario (Ord. pen.), comma 11
Stabilisce che l'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la norma legittima il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza sulla revoca.
art. 13 Cost.
Richiamato nel contesto della discussione sull'effetto retroattivo della revoca e sul principio che la valutazione della pena residua deve considerare l'afflittività delle misure eseguite durante l'affidamento.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in rapporto alla rieducazione e alla natura della pena; la Corte non ha ravvisato violazioni irreversibili di principio costituzionale nella motivazione del Tribunale di sorveglianza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
Chiarisce che, in caso di revoca, il Tribunale di Sorveglianza deve determinare la residua pena tenendo conto della durata delle limitazioni già patite e del comportamento complessivo durante l'esperimento; riconosce la 'zona grigia' e affida al giudice di merito la valutazione caso per caso circa l'eventuale efficacia retroattiva della revoca.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al primo addebito: il giudice deve valutare se la violazione sia concretamente incompatibile con la prosecuzione del percorso rieducativo.
- La valutazione della revoca è discrezionale e di merito: il Tribunale di sorveglianza deve motivare logicamente la decisione, considerando gravità, ripetizione e natura delle violazioni.
- Le valutazioni e la disponibilità dell'equipe terapeutica o della struttura sono elementi rilevanti ma non vincolanti: il giudice non è obbligato a seguirle se ritiene diversamente in base al complesso degli elementi.
- La revoca può avere efficacia retroattiva (totale o parziale) quando emerge che, già nel periodo antecedente, il comportamento del soggetto denoti mancanza di adesione al percorso rieducativo; tuttavia il giudice deve motivare la determinazione della pena residua in considerazione della durata e dell'afflittività dell'affidamento.
- In difesa del beneficiario è strategico fornire elementi concreti di recupero (report terapeutici dettagliati, testimonianze, assenza di recidive dopo i fatti contestati) e contestare specificamente i rilievi fattuali del Tribunale piuttosto che limitarsi a richieste generiche.
- Infrazioni legate a droga, positività a sostanze e allontanamenti non autorizzati, se ripetute e documentate, costituiscono circostanze fortemente idonee a motivare la revoca.
- Il giudice deve valutare globalmente il periodo di prova: brevità del periodo rispettoso delle prescrizioni e ampiezza/gravità delle violazioni influenzano l'esito della determinazione sulla revoca e sulla sua efficacia retroattiva.
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