Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro delle somme giacenti su conto corrente intestato alla ricorrente (euro 42.300,90) sottoposte a sequestro strumentale alla confisca per equivalente in relazione a reati fiscali e di associazione a delinquere. La ricorrente, terza di buona fede, ha dedotto sette motivi: mancanza di nesso di pertinenzialità tra somme e reato e inosservanza dell'art. 321 c.p.p.; insufficiente motivazione (art. 125 c.p.p.); violazione del diritto di difesa (art. 6 CEDU, art. 111 Cost.) per non essere stata sentita; sproporzione e perdurare ingiustificato della misura; omessa valutazione di prove difensive (estratto conto e certificazioni bancarie); venuto meno delle esigenze cautelari; illegittimità della confisca nei confronti di soggetto estraneo al reato (richiamo alla giurisprudenza CEDU e Corte costituzionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio per cui in materia di misure cautelari reali il sindacato in Cassazione è limitato al vizio di violazione di legge (art. 325, comma 1 c.p.p.), pur riconoscendo che vizi motivazionali tali da rendere del tutto inintelligibile il provvedimento possono essere considerati violazione di legge. Tuttavia la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Verona avesse fornito motivazione sufficiente: si tratta di sequestro per equivalente, per il quale non è richiesta la prova causale tipica della confisca diretta; il Tribunale ha evidenziato elementi della disponibilità delle somme da parte dell'indagata (delega a operare e prelievi eseguiti dalla figlia, comunicati dalla banca). I motivi formulati dalla ricorrente sono stati considerati generici, volti a sindacare la valutazione di merito e quindi non ammissibili. Anche i profili relativi al diritto di difesa, alla proporzionalità, alla mancata valutazione di documenti e alla presunta estraneità alla confisca sono stati respinti come generici e manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; alla ricorrente sono imputate le spese e ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pertinenzialità tra sequestro e reato; la Corte osserva che il tema è stato affrontato nel quadro della distinzione fra sequestro strumentale alla confisca per equivalente (per il quale non è richiesta la prova causale tipica della confisca diretta) e confisca diretta.
Richiesto come parametro di correttezza della motivazione; la Corte ricorda che la valutazione di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione è rilevante ma, nei giudizi di cassazione sulle misure reali, l'impugnazione non può limitarsi a sindacare la motivazione di merito se questa non è del tutto mancante o radicalmente incomprensibile.
art. 6 CEDU
Invocato per presunte lesioni del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia esercitato pienamente il diritto di partecipazione impugnando il sequestro e partecipando all'udienza, per cui non è dimostrato alcun pregiudizio difensivo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione alla luce della partecipazione effettiva della ricorrente al giudizio di impugnazione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Punto centrale: limita la cognizione della cassazione in materia di misure cautelari reali al vizio di violazione di legge; la Corte lo applica per escludere il sindacato di merito sulle valutazioni argomentative non radicalmente viziate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della portata della revisione in Cassazione; la Corte sottolinea che, nonostante modifiche normative, resta preclusa una nuova valutazione dei fatti e delle prove nei limiti sopra indicati.
Applicato per l'imposizione delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso e per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
art. 416 cod. pen. e d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
art. 416 cod. pen., artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Norme dei reati rispetto ai quali è stato disposto il sequestro delle somme: la misura cautelare reale è stata adottata in relazione a ipotesi di associazione a delinquere e reati tributari contestati alla figlia indagata.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione può sindacare solo vizi di legge; critiche generiche alla valutazione di merito o alla motivazione non sono ammesse salvo che la motivazione sia del tutto assente o illogica al punto da costituire violazione di legge.
- Il sequestro strumentale alla confisca per equivalente non richiede la stessa prova causale richiesta per la confisca diretta: è sufficiente dimostrare la disponibilità o l'utilizzo del bene da parte dell'indagato/profittatore.
- La semplice dichiarazione di buona fede di una terza non è sufficiente: chi invoca lo status di terzo di buona fede deve fornire elementi documentali concreti e specifici per contrastare elementi di disponibilità riconducibili all'indagato.
- Lamentare omissioni nella valutazione di documenti difensivi è inefficace in Cassazione se la critica è generica e non illustra puntualmente il contenuto probatorio e l'errore valutativo contestato.
- Il perdurare del sequestro nel tempo può essere giustificato dalla sussistenza di esigenze cautelari o da comportamenti successivi dell'indagato (es. operazioni sul conto) che confermano la rilevanza e la necessità della misura.
- Per difendere efficacemente la titolarità esclusiva e la buona fede di terzi è necessario partecipare attivamente al procedimento e proporre impugnazioni tempestive, allegando prove probanti e spiegazioni documentate sull'assenza di collegamenti con gli indagati.
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