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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28065/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta dall’istituto di credito per ottenere il riconoscimento della collocazione ipotecaria di un credito ammesso dal giudice delegato solo in chirografo. Il credito derivava da un finanziamento fondiario "a stato di avanzamento lavori" concesso in bonis alla società poi fallita per la realizzazione di immobili su un’area residenziale. Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato l’opposizione ritenendo nullo il mutuo per superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore del bene ipotecato e negando anche la conversione in mutuo ipotecario. Con il ricorso per cassazione l’istituto di credito ha denunciato, da un lato, la violazione degli artt. 1418 c.c., 38 TUB, della delibera CICR e delle norme sull’interpretazione del contratto e sull’onere della prova, sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità non comporti nullità del mutuo; dall’altro, ha censurato il rigetto della domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario. La Corte rileva che la prima doglianza è fondata alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite: il limite di finanziabilità non è elemento essenziale del contratto né presidia la sua validità, ma è un elemento integrativo dell’oggetto fissato dalla vigilanza prudenziale, sicché la sua violazione non determina nullità del mutuo né consente al giudice di sostituire d’ufficio il modello negoziale con uno diverso. La seconda censura e il secondo motivo restano assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la prima censura del primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo motivo e le ulteriori doglianze. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Ravenna in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha applicato il principio secondo cui il superamento del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non determina nullità del contratto.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    la violazione del limite di finanziabilità non integra causa di nullità del mutuo fondiario, perché il relativo parametro non è posto a presidio della validità del negozio

  • art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993

    il limite di finanziabilità è qualificato come elemento integrativo dell’oggetto contrattuale e non come requisito essenziale di validità

  • punto 1 delibera CICR 22 aprile 1995

    richiamata in relazione alla disciplina del finanziamento fondiario e al limite prudenziale di finanziabilità

  • artt. 1362 c.c.

    invocato per sostenere l’erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali

  • artt. 1363 c.c.

    invocato per sostenere l’erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali

  • artt. 1366 c.c.

    invocato per sostenere l’erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali

  • artt. 1369 c.c.

    invocato per sostenere l’erronea interpretazione delle pattuizioni contrattuali

  • art. 1424 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’accertamento del superamento del limite di finanziabilità e la ripartizione dell’onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge

Massime di principio

  • Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB non determina la nullità del contratto, poiché quel limite ha natura di parametro prudenziale e non di elemento essenziale del negozio.
  • Una volta esclusa la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, il giudice non può sostituire d’ufficio il contratto voluto dalle parti con un diverso schema negoziale, come il mutuo ordinario o ipotecario.
  • La violazione del limite di finanziabilità rileva nell’ambito della vigilanza bancaria e della gestione prudenziale del credito, ma non legittima automaticamente la rimozione degli effetti tipici del contratto validamente concluso.
  • Se le parti hanno voluto stipulare un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, l’interpretazione giudiziale non può trasformarne la causa o gli effetti in assenza di una specifica domanda e dei presupposti giuridici di invalidità o conversione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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