Cassazione Penale, Sentenza n. 29297/2023 del 06/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra plurime condanne e ha rideterminato la pena unica prendendo come base la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 323/2011 e aggiungendo segmenti di pena per le altre condanne. Il ricorso lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché carenza o vizio di motivazione nella determinazione della pena per il reato continuato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione (G.I.P. del Tribunale di Rimini), in diversa composizione, affinché si conformi ai principi di diritto richiamati. In particolare la Corte ha stabilito che, per rideterminare la pena del reato continuato, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente scorporare i reati già unificati, individuare il reato piu' grave da porre a base e poi determinare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite
Norme richiamate
Principio del cumulo e del limite della pena complessiva: la Corte richiede che la determinazione della pena per reato continuato rispetti la proporzione tra le pene e i limiti posti dall'art. 81, evitando un cumulo materiale non giustificato
Norma che disciplina le istanze in materia esecutiva; interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione, ha l'obbligo di operare correttamente lo scorporo e la nuova graduazione delle pene
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata con riguardo alle regole procedurali di esecuzione e competenza: influisce sulle modalita' di rinnovazione del giudizio di esecuzione e sulla composizione del giudice competente al nuovo esame
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni unite e singole, richiamate nella motivazione)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piu' grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite
La Corte ha ribadito il principio che, quando si ridetermina la pena per reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente scorporare i reati unificati, individuare il reato piu' grave e poi determinare autonomamente e motivare gli aumenti per i reati satellite, con grado motivazionale proporzionale all'entita' degli aumenti
Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Richiamata per la composizione del giudice cui rinviare il nuovo esame; il rinvio deve avvenire al giudice dell'esecuzione in diversa composizione, conformemente ai principi costituzionali evidenziati
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena per un reato continuato, deve prima "scorporare" eventuali unificazioni operate in sede di cognizione, per individuare il reato piu' grave che costituira' la base del cumulo
- Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere calcolati e motivati singolarmente; la motivazione richiesta aumenta con l'entita' dell'aumento, per consentire la verifica della proporzione e del rispetto dei limiti dell'art. 81
- Non e' ammissibile, in sede esecutiva, un semplice sommarsi di segmenti di pena gia' unificati senza una esplicita e motivata operazione di scorporo e ri-cumulo: cio' puo' portare all'annullamento dell'atto e al rinvio
- In presenza di motivazione insufficiente sul piano della gradazione e della proporzione delle pene, la Corte puo' annullare l'ordinanza e rinviare il giudizio all'esecuzione per un nuovo esame in diversa composizione
- Difesa: nel ricorso conviene contestare specificamente la mancata scissione dei reati unificati e la carenza di motivazione sugli aumenti, chiedendo la verifica del rispetto dei limiti di legge e della proporzionalita' tra le condanne
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