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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03710/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate era stato raggiunto da ordinanza-ingiunzione per oltre 735 mila euro, quale concorrente, ai sensi dell'art. 5 l. n. 689/1981, nella violazione amministrativa commessa da un imprenditore agricolo che aveva indebitamente percepito contributi comunitari tramite fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente sosteneva che il giudizio amministrativo dovesse essere sospeso in attesa dell'esito del parallelo procedimento penale per corruzione; contestava inoltre la tempestività della contestazione amministrativa, assumendo che il termine semestrale decorresse già dalla perquisizione o da atti investigativi risalenti; infine deduceva che la propria assoluzione nel processo penale e l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni accusatorie escludessero la prova del concorso nell'illecito e rendevano la motivazione apparente. Il Ministero, in via incidentale, lamentava l'erronea notifica dell'atto di appello al Ministero anziché all'Avvocatura dello Stato e la conseguente incidenza sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione del giudizio perché non sussisteva un rapporto di pregiudizialità necessaria tra procedimento penale per corruzione e giudizio amministrativo per concorso nell'indebita percezione di contributi. Ha confermato altresì la correttezza della decisione sulla tempestività della contestazione, richiamando il principio per cui l'accertamento dell'illecito comprende anche il tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti, specie in indagini complesse. Ha infine escluso che l'assoluzione penale facesse automaticamente venir meno la responsabilità amministrativa, valorizzando gli ulteriori elementi istruttori (indagini di polizia tributaria e intercettazioni) e la presunzione di colpa ex l. n. 689/1981, non superata dal ricorrente. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'erronea notifica all'amministrazione, pur esistente, non aveva arrecato pregiudizio difensivo al Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in parte e poste per 1/3 a carico del Ministero e per 2/3 a carico del ricorrente principale, con condanna di quest'ultimo alle spese in favore del controricorrente nei limiti liquidati in dispositivo; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Il concorso di persone nell'illecito amministrativo è configurabile anche quando il contributo del concorrente abbia natura agevolatrice, non solo quando sia causa indefettibile della violazione.

  • art. 14 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Il termine di contestazione decorre dal completamento dell'accertamento, inteso come attività comprensiva della valutazione degli elementi acquisiti e non dalla mera percezione materiale del fatto.

  • art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    "Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni ... è punito ..."

    La norma incrimina l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante dati o notizie falsi.

  • art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898

    "indipendentemente dalla sanzione penale"

    La sanzione amministrativa per l'indebita percezione dei contributi opera autonomamente rispetto all'eventuale sanzione penale.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    In materia di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, con onere del trasgressore di provare di aver agito senza colpa.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è dovuta in mancanza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra giudizio civile/amministrativo e processo penale.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizzate fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione.

  • art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Le notifiche degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali devono essere eseguite presso l'Avvocatura dello Stato; l'errore, però, è privo di rilievo se non arreca pregiudizio concreto alla difesa dell'amministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese, qui richiamata nel motivo incidentale e nella statuizione finale sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla sanzione amministrativa per concorso nell'illecito, il rapporto di pregiudizialità con il processo penale non è automatico: la sospensione necessaria richiede un vero nesso di pregiudizialità logica o giuridica, non la mera contemporaneità dei fatti o la connessione con un reato.
  • Ai fini dell'art. 14 l. n. 689/1981, l'accertamento dell'illecito non coincide con la prima acquisizione materiale del fatto, ma comprende il tempo ragionevolmente necessario per valutare gli elementi oggettivi e soggettivi e formulare correttamente la contestazione, specie in vicende investigative complesse.
  • Nel concorso in illecito amministrativo, è sufficiente anche un contributo agevolatore che renda la violazione più agevole o ne aumenti le probabilità di riuscita; non è necessario che il concorrente sia l'unica o indispensabile causa dell'evento illecito.
  • L'assoluzione in sede penale non esclude di per sé la responsabilità amministrativa quando questa si fondi su un diverso quadro probatorio e su un autonomo titolo sanzionatorio; il giudice di merito può valorizzare elementi istruttori ulteriori, purché motivi in modo non apparente.
  • In materia di sanzioni amministrative opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. n. 689/1981: grava sull'incolpato l'onere di dimostrare l'assenza di colpa o la propria estraneità soggettiva al fatto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare in modo generico la ponderazione del materiale probatorio; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente non consentito.
  • L'errore nella notifica di un atto introduttivo indirizzato a un'amministrazione dello Stato è processualmente rilevante solo se ha concretamente inciso sul diritto di difesa dell'ente destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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