Cassazione Penale, Sentenza n. 24001/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita in esecuzione di misura cautelare (custodia in carcere poi arresti domiciliari) per 1067 giorni. Il ricorrente era stato assolto in secondo grado da tutte le imputazioni eccetto il capo 6) (art. 73 DPR 309/1990) per il quale era stato condannato in appello a 10 mesi e 10 giorni di reclusione; successivamente la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio e la Corte del rinvio aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato riqualificato ai sensi dell\'art. 73, comma 5. La censura principale è che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confrontato la durata della custodia con la pena massima astratta applicabile al reato dichiarato estinto per prescrizione (fino a 4 anni), invece di riferirsi alla pena concretamente inflitta in appello (10 mesi e 10 giorni), rispetto alla quale la custodia risultava eccedente.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l\'ordinanza impugnata e rinviando la questione alla Corte d\'Appello di Catanzaro per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati. La Corte ha rilevato che la decisione di rigetto della Corte territoriale si era fondamentalmente basata sul confronto con il massimo edittale del reato poi dichiarato estinto per prescrizione, omettendo di considerare che il ricorrente era stato condannato in appello a una pena (10 mesi e 10 giorni) inferiore alla durata della custodia cautelare e che, in mancanza di impugnazione sul trattamento sanzionatorio, quella pena concreta doveva essere il parametro di raffronto per valutare l\'eventuale eccedenza di detenzione. Per tali ragioni l\'ordinanza è stata annullata e rimandata.
Norme richiamate
Individuazione del reato per cui il ricorrente era stato imputato e che in sede di rinvio è stato riqualificato nella forma di cui al comma 5 e poi estinto per prescrizione; il riferimento serve a determinare il massimo edittale teorico del reato.
art. 314 cod. proc. pen. (richiamo alla pronuncia di illegittimità costituzionale)
La Consulta (sent. n. 219/2008) ha dichiarato l\'illegittimità costituzionale di talune interpretazioni dell\'art. 314 che condannerebbero a priori l\'esclusione della riparazione in caso di mancata assoluzione; ne deriva che il diritto all\'equo indennizzo va valutato anche confrontando la durata della custodia con la pena effettivamente inflitta o con l\'edittale massimo, a seconda dei casi.
Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 100 (richiamata nella motivazione)
Norma di delega citata dalla Corte come elemento interpretativo: il legislatore delegante ha lasciato al legislatore delegato la definizione delle ipotesi di riparazione, e ciò non sembra impedire la lettura conforme alla giurisprudenza che limita la riparazione alla parte eccedente la pena.
Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 9, par. 5 (richiamato nella motivazione)
Citato per spiegare i limiti dell\'applicazione internazionale: l\'articolo opera nelle ipotesi in cui difettino le condizioni legali per applicare o mantenere una misura cautelare, non imponendo automaticamente una riparazione senza considerare il titolo della detenzione.
Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo, art. 5, par. 5 (richiamato nella motivazione)
Riferimento al principio che la riparazione può trovare applicazione nelle ipotesi di privazione della libertà al di fuori dei casi previsti; la Corte ha ritenuto che la Convenzione non imponga una diversa limitazione rispetto a quella delineata dall\'ordinamento interno e dalla giurisprudenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018)
Orientamenti consolidati secondo i quali, quando la misura cautelare è fondata su più contestazioni, il proscioglimento o l\'assoluzione (anche non di merito) da una sola contestazione autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà può escludere il diritto alla riparazione, salvo che la durata della custodia superi la pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi, caso in cui spetta la riparazione limitatamente alla parte eccedente.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è automaticamente escluso se il reato da cui dipendeva la custodia viene successivamente estinto per prescrizione; occorre confrontare la durata della detenzione con la pena concreta inflitta o, in mancanza, con il massimo edittale pertinente.
- Se la misura cautelare è basata su più imputazioni, e l\'assoluzione/proscioglimento riguarda una sola imputazione che però era autonomamente idonea a giustificare la custodia, tale proscioglimento può impedire il sorgere del diritto alla riparazione, salvo che la detenzione abbia ecceduto la pena concretamente inflitta o quella astrattamente irrogabile (la riparazione spetta per la parte eccedente).
- La pena effettivamente inflitta in un precedente grado di giudizio (se non impugnata) è parametro rilevante e, spesso, più significativo rispetto al massimo edittale del reato riqualificato o dichiarato estinto per prescrizione: il giudice deve valutare l\'eccedenza rispetto a quella concreta.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa all\'art. 314 cod. proc. pen. non impone una riparazione generale indipendentemente dal titolo della detenzione, ma favorisce un\'interpretazione che consente il riconoscimento dell\'indennizzo per la parte di custodia che eccede la pena inflitta o quella astratta.
- Nella pratica difensiva è fondamentale documentare con precisione: (a) la durata complessiva della detenzione cautelare; (b) le singole imputazioni che hanno giustificato la misura; (c) le sentenze e le pene concretamente inflitte in ciascun grado; (d) eventuali riqualificazioni o prescrizioni sopravvenute, per determinare correttamente la misura dell\'eventuale riparazione.
- In caso di decisioni contrastanti è opportuno chiedere al giudice della riparazione il confronto esplicito fra la durata della custodia e la pena concreta inflitta (se esistente), e, in mancanza, motivare sulla scelta del parametro di riferimento (edittale massimo vs pena concreta).
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