Cassazione Penale, Ordinanza n. 07484/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha quindi applicato le conseguenze di legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per plurime cessioni di cocaina, riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso censurava il solo trattamento sanzionatorio, deducendo che la pena non sarebbe stata quantificata nei minimi di legge. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già spiegato, alle pagg. 6 e 7, le ragioni dello scostamento dai minimi edittali, valorizzando la commissione del reato mentre l'imputato era sottoposto a misura cautelare e la presenza di ulteriori condanne non definitive.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La condotta contestata è stata qualificata come cessione di cocaina di lieve entità o comunque ricondotta alla fattispecie attenuata del comma 5.
All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Una censura sulla pena è inammissibile per genericità se non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito che abbia già indicato le ragioni dello scostamento dai minimi edittali.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto in modo non apparente dei criteri adottati e degli elementi valorizzati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diverse eccezioni non emergenti dal testo.
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