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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37538/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una docente non di ruolo che aveva agito per ottenere, oltre alla ricostruzione dell'anzianità di servizio dopo l'immissione in ruolo, anche le differenze retributive connesse al computo del periodo pre-ruolo, invocando il principio di non discriminazione tra personale a termine e personale a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto alle differenze retributive avesse natura risarcitoria e fosse soggetto a prescrizione decennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. 183/2011, sostenendo che il credito vantato fosse in realtà di natura retributiva e dunque soggetto a prescrizione quinquennale. Il ricorso riguardava solo il capo della decisione relativo alle differenze retributive maturate per il periodo pre-ruolo, non anche il distinto capo concernente il riconoscimento dell'intera anzianità pregressa dopo l'immissione in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a termine che rivendica, per non discriminazione, il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; la prescrizione decorre per i crediti maturati in corso di rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli maturati alla cessazione del rapporto da tale momento. La Corte ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti costituisce un mero fatto giuridico, non autonomamente prescrittibile, sicché, una volta prescritto un singolo scatto retributivo, gli scatti successivi vanno liquidati nella misura corrispondente come se lo scatto precedente fosse stato corrisposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo investito dal ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, come violazione di legge.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la pretesa non fosse risarcitoria nei termini ritenuti dalla sentenza impugnata.

  • art. 2948 c.c.

    ritenuto applicabile alla pretesa retributiva, con prescrizione quinquennale dei crediti periodici.

  • art. 4, comma 43, L. 183/2011

    richiamato a sostegno della qualificazione del credito come retributivo e non risarcitorio.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo delle motivazioni di precedenti conformi senza ripeterle integralmente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore a termine che invochi la non discriminazione per ottenere il medesimo trattamento retributivo del lavoratore a tempo indeterminato ha natura retributiva e soggiace alla prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
  • Per i crediti retributivi che maturano nel corso del rapporto, la prescrizione decorre dal momento della loro insorgenza; per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, il termine decorre da tale cessazione.
  • L'anzianità di servizio in ruolo, quale fatto giuridico costitutivo di crediti patrimoniali, non è autonomamente soggetta a una prescrizione distinta da quella dei singoli crediti retributivi che da essa derivano.
  • Se è prescritto uno scatto retributivo già maturato, gli scatti successivi devono essere calcolati come se quello precedente fosse stato corrisposto, senza che il datore di lavoro possa opporre la prescrizione dell'anzianità in sé.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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