Cassazione Penale, Sentenza n. 12749/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Genova del 19/2/2010 (nove truffe in concorso) e un'ulteriore truffa giudicata dalla Corte d'appello di Milano del 23/11/2011. Il difensore denunciava la violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al computo della pena per il reato satellite aggiunto in continuazione: si contestava un aumento eccessivo (secondo il ricorrente desunto come triplicazione della pena del reato più grave) e la mancata considerazione della gravità intrinseca del reato satellite e della situazione della concorrente Cristina Bernardi, per la quale l'aumento era stato più contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto legittime e non sindacabili le valutazioni comparative del giudice dell'esecuzione che hanno tenuto conto della maggiore offensività della condotta dell'Amante e della personalità e dei precedenti della Bernardi (richiamando il principio di personalizzazione della responsabilità penale, art. 27 Cost.). Tuttavia ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla determinazione quantitativa del segmento di pena attribuito all'ultima truffa aggiunta in continuazione, perché risultava sproporzionata rispetto alle pene stabilite per i reati satellite nella prima sentenza e non adeguatamente motivata in termini distinti per ciascun aumento. Ha richiamato il principio, espresso da Sez. U n. 47127/2021 (Pizzone), che il giudice deve calcolare e motivare separatamente l'aumento per ogni reato satellite e rispettare il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81 c.p. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Genova per la nuova determinazione della pena conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
indicato dal giudice dell'esecuzione per la scelta del reato base
norma tecnica richiamata per individuare il reato base nella determinazione della pena complessiva in caso di continuazione; qui è stata usata per spiegare come il giudice dell'esecuzione ha fissato il reato base
art. 27 Cost.
richiama il principio di personalità della responsabilità penale, che autorizza il giudice a differenziare il trattamento sanzionatorio in funzione della personalità del reo e della finalità rieducativa della pena
menzionato testualmente come limite da rispettare
limiti al cumulo delle pene e principio di proporzionalità: il giudice deve evitare una surrettizia trasformazione della continuazione in cumulo materiale e rispettare i limiti quantitativi previsti
Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Rv. 282269 citata dalla Corte come principio di diritto rilevante
principio nomofilattico: nella determinazione della pena complessiva per reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, con grado di motivazione correlato all'entità dell'aumento
Principio di rispetto del giudicato del giudice della cognizione
la funzione esecutiva è integrativa e sussidiaria: il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva, deve interpretare e rispettare le determinazioni del giudice della cognizione e le valutazioni fattuali e sanzionatorie espresse in sentenza
Massime di principio
- Quando si applica la continuazione il giudice deve individuare il reato più grave e fissare la pena base, quindi calcolare separatamente e motivare l'aumento per ciascun reato satellite.
- L'entità degli aumenti per i singoli reati satellite richiede motivazione più articolata quanto maggiore è l'incremento, per consentire il controllo di proporzione e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- Il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato alla luce delle determinazioni del giudice della cognizione e non può sostituirsi a quest'ultimo con una nuova suddivisione punitiva non giustificata.
- È legittimo differenziare l'aumento di pena tra concorrenti nello stesso reato sulla base della personalità, dei precedenti e del ruolo nell'illecito (principio di personalizzazione della sanzione, art. 27 Cost.), ma tali differenze devono essere adeguatamente motivate.
- Se la determinazione quantitativa della pena complessiva appare sproporzionata rispetto alle pene individuali fissate in sentenza, la cassazione può annullare e rinviare per nuova determinazione conforme ai criteri di proporzionalità e motivazione distintiva.
- In casi analoghi il rimedio più probabile è l'annullamento parziale dell'ordinanza con rinvio al giudice dell'esecuzione per riallineare la determinazione degli aumenti ai principi giurisprudenziali sulla continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →