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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27024/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto del 1° novembre 1979, con cui una società fornitrice si era impegnata a fornire attrezzature, personale e assistenza tecnica per montare un cantiere edile ad Amman. Nel 1988 la fornitrice convenne davanti al Tribunale di Roma l’impresa italiana per ottenere il pagamento del corrispettivo. L’impresa chiamò in causa, tra gli altri, la socia giordana della joint venture costituita per l’appalto, il suo legale rappresentante, la committente e la banca giordana che aveva garantito le obbligazioni della joint venture verso la committente; dedusse di essere stata estromessa dalla gestione del cantiere e chiese di essere manlevata da quanto dovuto alla fornitrice, nonché, nei confronti della banca, la declaratoria di nullità della garanzia di manutenzione e il risarcimento dei danni. La banca italiana succeduta alla controgarante intervenne nel giudizio quale controricorrente. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5013 del 2012, dichiarò il difetto di giurisdizione italiana sulle domande rivolte contro la socia giordana, il suo legale rappresentante e la banca giordana, rilevando anche la clausola compromissoria della joint venture e l’assenza dei criteri di collegamento invocati. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2392/2020, depositata il 18 maggio 2020, accolse i motivi d’appello sulla giurisdizione e rimise la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 353 c.p.c., ravvisando la connessione funzionale tra le domande. La banca giordana ricorse per cassazione con tre motivi: il primo lamentava, da un lato, omessa pronuncia sull’eccezione di novità delle domande formulate in appello e, dall’altro, ultrapetizione, erronea applicazione delle regole sulla clausola arbitrale e indebita applicazione della Convenzione di Bruxelles; il secondo contestava la giurisdizione italiana, negando i criteri di collegamento, la qualità di debitrice della banca, la connessione per garanzia propria e i fatti valorizzati dalla Corte d’appello; il terzo censurava la statuizione sulle spese, lamentando una duplicazione della condanna e una condanna in favore di una società che avrebbe avuto la stessa posizione processuale della ricorrente. La ricorrente contestava inoltre la tempestività e la validità della notificazione del ricorso secondo le obiezioni formulate dal controricorrente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, ma per una ragione diversa da quella posta a fondamento della sentenza d’appello. Ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo: la Corte d’appello, decidendo solo sulla giurisdizione rispetto alle domande formulate nell’atto di chiamata in causa, aveva implicitamente disatteso l’eccezione di novità. Ha rigettato gli ulteriori profili del primo motivo e il secondo motivo perché la banca straniera aveva accettato tacitamente la giurisdizione italiana: costituitasi nel 2010 dopo essere rimasta contumace, aveva chiesto l’improcedibilità per tardiva riassunzione e la prescrizione e si era comunque difesa nel merito, senza eccepire il difetto di giurisdizione nella prima difesa; l’eccezione sollevata solo nella comparsa conclusionale del 2011 era tardiva. Le censure sulla connessione ex art. 4, n. 3, c.p.c., sul luogo di conclusione della joint venture, sulla clausola compromissoria e sulla Convenzione di Bruxelles sono rimaste assorbite. La contestazione del controricorrente sulla tempestività del ricorso è stata respinta: non risultando notificata la sentenza d’appello, operava il termine annuale previgente, applicabile al giudizio iniziato nel 1988, e il ricorso, notificato il 17 giugno 2021, era tempestivo; era valida la notificazione ai difensori costituiti in appello. Il controricorso di tale parte, notificato il 10 febbraio 2022 oltre il termine scaduto il 27 luglio 2021, è stato ritenuto tardivo. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse: la ripetizione nel dispositivo della medesima condanna era un errore materiale emendabile e la condanna in favore dell’ulteriore società indicata in motivazione non era stata inserita nel dispositivo. La ricorrente è stata condannata a pagare alla banca italiana controricorrente euro 4.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; nulla è stato disposto a favore del controricorrente tardivo né degli intimati non costituiti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37, secondo comma, c.p.c.

    Nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della l. n. 218 del 1995 (art. 72, primo comma), l’art. 37, secondo comma, c.p.c. disponeva che il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, fuori dalle cause relative a beni immobili situati all’estero, «è rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana»;

    Nel regime previgente alla legge n. 218 del 1995, il convenuto straniero costituito poteva eccepire il difetto di giurisdizione soltanto se non aveva già accettato, espressamente o tacitamente, la giurisdizione italiana.

  • art. 4, n. 1, c.p.c.

    l’art. 4, n. 1, c.p.c. consentiva di convenire lo straniero davanti al giudice italiano «se ha accettato la giurisdizione italiana».

    La giurisdizione italiana nei confronti dello straniero sussiste quando questi l’abbia accettata; l’accettazione può risultare anche dal comportamento processuale.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte di appello ha deciso solo sulla giurisdizione con riguardo alle «domande proposte dal Percoco con l’atto di chiamata in causa», disattendendo così correttamente, sebbene in modo implicito, l’eccezione di novità delle domande formulate in appello.

    La decisione sul merito dell’eccezione di novità può risultare implicitamente dalla delimitazione dell’oggetto della pronuncia alle domande già proposte in primo grado, senza che ciò integri omessa pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    La sentenza impugnata, pubblicata il 18 maggio 2020, non risulta notificata; opera pertanto il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.

  • art. 330, terzo comma, c.p.c.

    ma l’impugnazione che, proposta dopo l’anno, sia ancora ammessa per effetto della sospensione feriale va notificata in uno dei luoghi indicati dal primo comma della norma, quindi anche presso il procuratore costituito (Cass. 11069/2022).

    Quando, per effetto della sospensione feriale, l’impugnazione è ancora proponibile dopo il decorso dell’anno, la notificazione può essere effettuata anche presso il procuratore costituito, secondo i luoghi indicati dal primo comma dell’art. 330 c.p.c.

  • art. 370 c.p.c.

    La notificazione è valida, sicché il controricorso di Percoco, notificato solo il 10 febbraio 2022, oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. scaduto il 27 luglio 2021, è tardivo.

    Il controricorso notificato oltre il termine stabilito dall’art. 370 c.p.c. è tardivo.

  • art. 4, nn. 2 e 3, c.p.c.

    La giurisdizione italiana nei confronti della ricorrente sussiste, dunque, per accettazione; la sentenza impugnata, che l’ha affermata, è conforme a diritto per tale ragione.

    La giurisdizione italiana può sussistere per accettazione tacita del convenuto straniero, rendendo non decisiva la verifica dei criteri di collegamento previsti dai numeri 2 e 3 dell’art. 4 c.p.c.

  • art. 353 c.p.c.

    La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha accolto i motivi di gravame attinenti alla giurisdizione.

    La decisione d’appello, accertato il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado, rimette la causa al primo giudice secondo il meccanismo richiamato dall’art. 353 c.p.c.; la Cassazione ha esaminato la statuizione d’appello senza censurare tale rimessione.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    La ripetizione non comporta raddoppio della condanna, perché è all’evidenza frutto di errore materiale, consistente in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, emendabile con il procedimento di correzione degli artt. 287 e 288 c.p.c.

    La duplicazione meramente grafica di una statuizione nel dispositivo, quando non corrisponde all’effettiva decisione del giudice, integra un errore materiale correggibile e non determina una duplicazione dell’obbligo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla legge n. 218 del 1995, il convenuto straniero che si costituisce deve sollevare il difetto di giurisdizione nella prima difesa; se, senza formulare tempestivamente l’eccezione, chiede pronunce processuali e si difende anche nel merito, accetta tacitamente la giurisdizione italiana.
  • Le eccezioni procedurali e le difese di merito comportano accettazione tacita della giurisdizione italiana quando non siano espressamente subordinate all’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
  • L’eccezione di novità delle domande in appello può essere disattesa implicitamente quando il giudice circoscrive la propria decisione alle domande già formulate in primo grado.
  • La ripetizione nel dispositivo della stessa statuizione di condanna, se dovuta a un errore di rappresentazione e non alla volontà di imporre un pagamento ulteriore, non raddoppia l’obbligazione ed è emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale.
  • In mancanza di notificazione della sentenza, opera il termine lungo per impugnare; per i giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della riduzione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, resta applicabile il termine annuale previgente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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