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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00411/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino, era stato raggiunto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna perché privo di titolo di soggiorno, a seguito del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, già ottenuto in qualità di convivente del fratello cittadino italiano. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione, valorizzando da un lato la prevalenza delle esigenze di pubblica sicurezza, in ragione dei numerosi precedenti penali riportati nel provvedimento, e dall’altro l’esito degli accertamenti di polizia, che avevano escluso la convivenza con il fratello nel luogo indicato come residenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo l’illegittimità dell’espulsione disposta contestualmente al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, senza attendere la definizione dell’impugnazione contro il diniego presupposto, con conseguente compressione del diritto di difesa per la necessità di proporre due impugnazioni parallele. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il giudice di merito non avesse valutato elementi fattuali e documenti prodotti dalla difesa, inclusa la richiamata sentenza della Corte costituzionale sull’illegittimità dell’automatismo tra diniego del permesso e espulsione in presenza di reati ostativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: non chiariva se vi fosse effettivamente un procedimento di rinnovo del permesso pendente, non spiegava la concreta vicenda processuale né il pregiudizio difensivo subito, e introduceva una questione nuova non adeguatamente trattata nei gradi di merito; inoltre non colpiva specificamente la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non conforme al vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.: non indicava un fatto storico specifico omesso dal giudice di merito, ma rinviava genericamente a documentazione non meglio descritta e non localizzata nel fascicolo. La Corte ha anche osservato che il giudice di pace aveva comunque valutato in concreto e attualmente la pericolosità sociale dello straniero, considerando i plurimi reati definitivamente accertati e l’inattendibilità della dedotta convivenza con il fratello. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    l’espulsione dello straniero per presenza irregolare nel territorio dello Stato non può essere disposta in pendenza del procedimento di valutazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ma il principio non opera se non è dimostrata la concreta pendenza di tale procedimento.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    richiamato come titolo del permesso di soggiorno per motivi familiari in precedenza conseguito dal ricorrente quale convivente di familiare cittadino italiano.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente un rinvio generico a documenti o deduzioni difensive non puntualmente individuati.

  • art. 2 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela dei diritti fondamentali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e difetto di specificità.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una censura specifica e pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa, ma la doglianza è stata reputata astratta e non riferita al concreto pregiudizio processuale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto a un processo equo, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro un decreto di espulsione, la censura fondata sulla pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in modo specifico la concreta esistenza e pendenza di quel procedimento, non essendo sufficiente una deduzione astratta del pregiudizio difensivo.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: la mancata critica puntuale della ragione effettivamente posta a fondamento del provvedimento determina l’inammissibilità del motivo.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere prospettato mediante generici richiami a documenti o circostanze non specificate: occorre indicare un preciso fatto storico omesso, oltre alla sua decisività e alla sua effettiva deduzione nel giudizio di merito.
  • Ai fini della legittimità dell’espulsione, la valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere concreta e attuale, fondata su un esame complessivo della personalità desunta anche dalla condotta di vita, e non su un mero automatismo legato ai precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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