Cassazione Civile, Ordinanza n. 16401/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della relativa accettazione da parte della controparte, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore nei confronti della società venditrice e dell'acquirente di un immobile, per ottenere l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita del 26 maggio 2009 avente ad oggetto la nuda proprietà di una porzione immobiliare in Roma. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto e condannato i convenuti alle spese. L'acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; tuttavia, prima della decisione, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita nei confronti del creditore.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai fini della decisione.
È richiamato per escludere la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione deposita rinuncia al ricorso e tale rinuncia è accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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