Cassazione Penale, Sentenza n. 18717/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per peculato (capo A) decisa dal Tribunale di Fermo e poi confermata dalla Corte di appello di Perugia dopo rinvio della Cassazione. Le censure principali riguardano: discordanza e travisamento della prova circa il veicolo utilizzato (i testi avrebbero indicato un'Alfa Romeo grigia mentre gli imputati risultavano su una Fiat Bravo con insegne), mancato riconoscimento formale di Serafino da parte di alcuni testi e della persona offesa, valutazione errata della rilevanza di intercettazioni ambientali (poste in atto dopo gli arresti domiciliari e quindi meramente post factum), vizio valutativo sulla concessione delle circostanze attenuanti (rilevanza del precedente per calunnia e della presunta tenuità del danno perché la merce era contraffatta), e richiesta comunque di diversa qualificazione del fatto (art. 323-bis c.p.). Invocano violazioni di norme processuali (art. 627, 192, 210 c.p.p.) e motivazione insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili perché motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati. Nel dettaglio, la Corte ritiene che la Corte d'appello di Perugia abbia adeguatamente risposto ai punti indicati nella precedente sentenza rescindente: ha valutato l'attendibilità della persona offesa (Papa Ndate Thiam), ha spiegato la discrepanza tra testimoni sul modello dell'autovettura (concludendo che gli imputati agivano su una Fiat Bravo di servizio mentre un'altra pattuglia utilizzava l'Alfa grigia 'civetta'), ha ritenuto irrilevanti le intercettazioni come prova autonoma, e ha motivato congruamente il rigetto delle attenuanti generiche tenendo conto anche del precedente per calunnia. Non risultano travisamenti decisivi della prova né vizi logico-giuridici tali da giustificare l'annullamento. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: è stata richiamata per definire i limiti dei motivi ammessi e per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti per motivi non consentiti o manifestamente infondati
Norma processuale invocata dai ricorrenti in relazione a profili di regolarità nella formazione e riesame delle prove; nella sentenza è stata valutata nella prospettiva della corretta valutazione delle questioni rimesse dalla Cassazione
Richiamata in riferimento a norme procedurali sulla formazione e valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che le acquisizioni probatorie siano state valutate correttamente
Norma relativa all'audizione della persona offesa: la Corte ha ritenuto attendibile la dichiarazione della persona offesa e che le esigenze previste per l'utilizzo probatorio fossero rispettate
Richiamata nella contestazione sulle circostanze attenuanti: è stata valutata insieme all'art.133 c.p. nel quadro dei criteri di valutazione delle attenuanti e del comportamento processuale e personale dell'imputato
Criteri per la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la considerazione dei precedenti penali (calunnia) nella valutazione delle attenuanti
Articolo sulla concussione: citato nel contesto delle accuse addotte contro l'agente da parte dei venditori ambulanti; la Cassazione aveva già escluso che le accuse fossero frutto di un complotto o di calunnia
Norma sulla particolare tenuità del fatto (attenuante speciale): invocata dalla difesa per richiedere riqualificazione o attenuazione, ma la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non provata, confermando l'insussistenza della tenuità
Norma che permette l'imposizione di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati: applicata per condannare i ricorrenti al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti nel merito: per ottenere l'annullamento per travisamento della prova occorre dimostrare un errore decisivo nella valutazione probatoria, non semplicemente proporre una diversa ricostruzione più plausibile.
- Discrepanze secondarie nelle descrizioni (es. marca/modello dell'auto) possono essere superate se il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente e se esistono più riscontri testimoniali convergenti; un singolo elemento contraddittorio non annulla automaticamente l'intero compendio probatorio.
- Le intercettazioni o elementi post factum hanno valore relativo: possono caratterizzare la personalità o il contesto, ma non sostituiscono le prove dirette necessarie per la condanna se non adeguatamente collegate ai fatti contestati.
- La valutazione delle circostanze attenuanti richiede l'esame dei precedenti e della condotta complessiva; l'esistenza di precedenti irrevocabili può legittimamente influire sulla decisione sulle attenuanti anche se non richiamati in tutti i gradi di merito.
- Le censure meramente formali o generiche, prive di documentazione probatoria o della dimostrazione del carattere decisivo dell'errore, sono destinate all'inammissibilità in Cassazione e possono comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Nel proporre ricorso per cassazione è essenziale circoscrivere e motivare in modo puntuale e giuridicamente rilevante i vizi di diritto o di motivazione, evitando la mera riedizione di questioni di fatto già valutate dal giudice del merito.
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