Cassazione Penale, Sentenza n. 16876/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, rigettando la richiesta di archiviazione relativa a un incidente stradale mortale, ha disposto ulteriori indagini finalizzate all'identificazione di altri soggetti e ha ordinato la formulazione dell'imputazione coatta anche nei confronti di persone non ancora identificate. Il ricorrente ha dedotto che tale ordine è abnorme e costituisce indebita ingerenza nei poteri del pubblico ministero, integrando una violazione dei diritti di difesa poiché i soggetti non identificati non erano stati sottoposti ad indagini né avvisati ex art. 409 c.p.p., e pertanto non hanno potuto partecipare all'udienza camerale e alla discovery.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte relativa all'ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non ancora identificati. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il GIP può disporre l'iscrizione di persone nel registro delle notizie di reato e ordinare indagini integrative, ma non può al contempo imporre al pubblico ministero la formulazione immediata dell'imputazione coatta nei confronti di soggetti non sottoposti a indagini, perché ciò costituisce invasione della sfera di competenza dell'accusa e compressione del diritto di difesa. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte contestata e ha trasmesso gli atti al GIP di Roma per il prosieguo.
Norme richiamate
Reato contestato (omicidio stradale aggravato). La Corte rileva che il GIP ha ritenuto esistessero ragionevoli prospettive di accertamento di responsabilità anche per altri soggetti ai sensi di questa norma, ma non poteva disporre la formulazione coatta dell'imputazione per persone non ancora sottoposte a indagini.
Concorso di persone nel reato: il GIP ha ritenuto possibile il concorso di più soggetti nella dinamica del sinistro, giustificando l'ordine di ulteriori indagini e l'iscrizione di altri indagati, non però l'imposizione immediata dell'imputazione coatta per ignoti.
Norma che disciplina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato. La Corte conferma che il GIP può ordinare l'iscrizione di persone non ancora iscritte se ritiene necessarie le indagini, ma l'iscrizione non equivale al poter imporre la formulazione immediata dell'accusa senza che l'organo inquirente svolga le indagini dovute.
Regole procedurali sull'udienza camerale e sui termini per la formulazione della imputazione coatta. La Corte sottolinea che la formulazione coatta impone adempimenti e termini al PM, ma non può essere imposta dal GIP nei confronti di soggetti che non hanno avuto la possibilità di essere sottoposti ad indagine e di ricevere l'avviso previsto, con conseguente compressione del diritto di difesa.
Richiamato con riferimento ai limiti delle ipotesi di vizio indicate dall'atto: l'abnormità è un concetto giurisprudenziale non sempre coincidente con gli specifici motivi di cui all'art. 606, ma la Cassazione può correggere atti caratterizzati da sviamento di funzione giurisdizionale.
Sezioni Unite, sent. Toni
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Definizione dell'abnormità come sviamento della funzione giurisdizionale. La Corte utilizza questo parametro per qualificare l'intervento del GIP come esercizio difforme del potere, quando invade la sfera dell'organo inquirente.
Giurisprudenza consolidata (Minervini, L.)
Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005 (Minervini); Sez. U., n. 4319 del 28/11/2013 (L.)
Richiami a precedenti che affermano il potere del GIP di controllare le indagini e disporre iscrizioni nel registro delle notizie di reato, ma anche i limiti: non è consentito imporre la formulazione coatta dell'imputazione per soggetti non ancora sottoposti ad indagine, per non ledere il diritto di difesa e le competenze del PM.
Massime di principio
- Il GIP può ordinare l'espletamento di ulteriori indagini e l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di persone non ancora indagate quando ritenga sussistere una ragionevole prospettiva di accertamento, ma deve limitarsi a questo potere senza imporre la formulazione immediata dell'imputazione coatta per soggetti non identificati.
- La formulazione dell'imputazione coatta riguarda funzioni e tempi tipici dell'organo inquirente: il GIP non può sostituirsi al pubblico ministero imponendo l'esito delle indagini, pena l'abnormità del provvedimento e la lesione dei diritti di difesa.
- L'ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti che non hanno mai ricevuto avviso e non sono stati sottoposti ad indagini viola il diritto di difesa (es. mancata partecipazione all'udienza camerale e alla discovery) e può essere annullato senza rinvio dalla Cassazione.
- In presenza di contrasto tra consulenze tecniche, il rimedio corretto è che il GIP disponga nuove indagini e l'iscrizione di eventuali soggetti indiziati; spetta poi al PM valutare i risultati e decidere se esercitare l'azione penale o richiedere archiviazione.
- Quando si valuta la legittimità di provvedimenti afferenti l'attività istruttoria, la nozione di abnormità serve a correggere atti che costituiscono sviamento funzionale del potere giurisdizionale rispetto al modello procedurale previsto dalla legge.
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