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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti, fideiussori di una società in accomandita semplice, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui la banca aveva intimato il pagamento di euro 406.229,99, entro il limite di euro 300.000 per due di loro, in relazione al saldo di un conto corrente e a due mutui fondiari. Contestavano, tra l’altro, l’applicazione di interessi anatocistici e usurari, commissioni e spese. Il Tribunale di Bologna revocava il decreto, ma condannava gli opponenti, nei rispettivi limiti di garanzia, al pagamento di euro 367.882,04 oltre accessori; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 196/2022, depositata il 1° febbraio 2022, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione. In cassazione i tre fideiussori deducevano: 1) la nullità delle fideiussioni omnibus perché conformi allo schema ABI ritenuto contrario alla normativa antitrust; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1283 c.c., sostenendo che il calcolo dell’anatocismo avrebbe dovuto includere anche il conto anticipi e l’intero periodo del rapporto; 3) la violazione della disciplina antiusura, contestando la vincolatività delle istruzioni della Banca d’Italia e affermando, sulla base di una consulenza di parte, il superamento dei tassi soglia. La banca eccepiva preliminarmente l’improcedibilità per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata e contestava inoltre ammissibilità e fondatezza dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi. I ricorrenti avevano dato atto che la sentenza d’appello era stata loro notificata, ma non avevano depositato la relata di notificazione né dichiarato di averla prodotta; neppure la banca l’aveva depositata. Poiché era stata allegata la notificazione, operava il termine breve d’impugnazione e gravava sui ricorrenti l’onere di depositare la copia autentica della sentenza completa della relata. La notificazione del ricorso non superava la prova di resistenza calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi posto a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., per mancato deposito della notifica della sentenza (come eccepito dalla controricorrente).

    La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l’improcedibilità quando il ricorrente ha allegato che la sentenza gli è stata notificata e la produzione è necessaria per verificare il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Nei propri atti i ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non depositano la relata di notifica, né danno atto di aver effettuato una tale produzione.

    Quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza, il termine breve previsto per l’impugnazione rileva ai fini della verifica della tempestività; la prova della notificazione deve essere resa disponibile mediante il deposito della relata.

  • art. 327 c.p.c.

    Nei propri atti i ricorrenti danno atto che la sentenza è stata notificata (per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non depositano la relata di notifica, né danno atto di aver effettuato una tale produzione.

    Il termine lungo non opera quando il ricorrente dà atto che la sentenza impugnata è stata notificata; in tale situazione occorre fare riferimento al termine breve.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Secondo Cass. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio di cassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.

    Il deposito della relata oltre il termine previsto per il deposito degli atti, anche se effettuato insieme all’istanza di decisione, non rimedia all’omissione rilevante ai fini della procedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    Cass. civ., sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri posti dall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e non consente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica ove essa sia avvenuta”).

    La facoltà di depositare documenti relativi all’ammissibilità fino al termine previsto dall’art. 372 c.p.c. non consente di sanare tardivamente l’omesso deposito della sentenza completa della relata, quando tale produzione è richiesta a pena di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La disposizione ha introdotto il presupposto normativo per dare atto, in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente in cassazione dichiara, anche implicitamente, che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; l’omissione comporta l’improcedibilità del ricorso se la notificazione è rilevante per verificare il termine breve.
  • La possibilità di depositare documenti relativi all’ammissibilità del ricorso in un momento successivo ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non sana il mancato tempestivo deposito di un documento richiesto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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