Cassazione Penale, Sentenza n. 05762/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati contestati (art. 517-ter c.p.), aveva confermato le statuizioni civili di risarcimento danni. Senia deduceva, tra l'altro, insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato (dolo), omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., e vizio nella quantificazione del danno. Bernini censurava, oltre la motivazione sulla responsabilità civile e sulla quantificazione del danno, la determinazione del dies a quo della prescrizione e la indebita imposizione della responsabilità in solido per entrambi gli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi ritenendoli infondati: ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente rilevato la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado e che, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato, la valutazione probatoria ai fini civili era congrua e non sarebbe emersa insufficienza o contraddittorietà tale da imporre un proscioglimento nel merito. Tuttavia la Cassazione ha accolto i motivi riguardanti la ripartizione del danno: ha annullato, limitatamente a questo punto, la conferma della liquidazione e della ripartizione del risarcimento (60.000 euro a HM Clause e 20.000 euro all'Anti-Infringement Bureau) perché la Corte d'appello non aveva valutato se fosse sussistente un unico evento dannoso giustificante la solidarietà o se, invece, si trattasse di danni distinti derivanti da condotte autonome e non interdipendenti. Ha quindi rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il presente grado.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa alla riproduzione abusiva di materiale vegetale protetto; la Corte ha ritenuto il reato integrato in base agli elementi probatori riferiti alla conoscenza del brevetto e alla mancanza di documentazione sull'origine delle piante
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato tali censure e le ha in gran parte rigettate, ritenendo sufficiente e congrua la motivazione della Corte d'appello, salvo la questione sulla ripartizione del danno
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Disposizione sull'assoluzione per insufficienza di prove; richiamata nella regola che, in appello, il giudice deve assolvere se prova insufficiente o contraddittoria, ma deve comunque valutare il compendio probatorio nelle parti civili quando sopravviene una causa estintiva
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto irrilevante il riconoscimento di tale causa ove sia intervenuta prima la prescrizione, che prevale
Principio che ogni reato obbliga alle restituzioni e può obbligare al risarcimento: usato per fondare l'obbligo di risarcimento a carico dei responsabili
Prevede la solidarietà tra condannati per uno stesso reato; la Corte ha chiarito che la solidarietà civile può ricorrere anche se le condotte sono distinte quando esse concorrono, in modo interdipendente, a un unico evento dannoso; ma richiede accertamento motivato dell'unicità dell'evento
artt. 157-158 cod. pen. (richiamati)
Norme rilevanti per individuare il momento di consumazione del reato e il dies a quo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che la determinazione del dies a quo debba fondarsi su elementi probatori e non essere oggetto di mera riconsiderazione in sede di legittimità
Giurisprudenza Sezioni Unite (Tettamanti, Calpitano) e Corte Costituzionale n.182/2021
Richiamate per il principio che, in appello, qualora sopravvenga una causa estintiva (es. prescrizione), il giudice deve comunque valutare il compendio probatorio per le statuizioni civili; se la prova è contraddittoria o insufficiente deve prevalere il proscioglimento nel merito, salvo particolari condizioni
Massime di principio
- Quando in appello si rileva l'estinzione del reato per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice deve comunque esaminare il compendio probatorio ai fini civili e motivare compiutamente la responsabilità civile: la prescrizione non impedisce automatico esame della prova per il risarcimento
- La solidarietà civile (art.187 c.p.) richiede l'accertamento dell'unicità dell'evento dannoso o di un rapporto di interdipendenza efficiente tra condotte autonome: se manca tale accertamento la ripartizione del danno va riesaminata dal giudice civile
- La data di consumazione del reato (dies a quo) e quindi il termine di prescrizione devono essere fissati sulla base di elementi di fatto provati e non possono essere ricalcolati in cassazione con rivalutazioni probatorie non ammesse
- Se la prova penale è contraddittoria o insufficiente, il principio del favor rei impone l'assoluzione nel merito; tuttavia la presenza di una causa estintiva sopravvenuta (es. prescrizione) prevale rispetto al riconoscimento di una causa di non punibilità (art.131-bis)
- Le questioni di merito probatorio quali la sussistenza del dolo e la provenienza di beni (es. piante) sono in massima parte di competenza dei giudici di merito; la cassazione verifica la correttezza della motivazione ma non è sede per nuova valutazione integrale delle prove
- In casi di danno derivante da più condotte occorre valutare se il danno sia un evento unitario (giustificando solidarietà) oppure pluralità di eventi distinti: in dubbio, il giudice civile deve procedere a nuovo esame e ripartizione
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