Sentenza del 28/09/2016 n. 19133 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, relativo alla cessione, il 22 dicembre 2005, di un complesso industriale per Euro 681.643,00: la plusvalenza non era stata dichiarata ai fini IRPEF, mentre l’importo della vendita era stato dichiarato ai fini IVA senza versare la relativa imposta. Il contribuente aveva dedotto che il valore fiscalmente rilevante dovesse tener conto della rivalutazione effettuata ai sensi della L. n. 342 del 2000 e del valore di Euro 411.141,74 indicato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, tassando ai fini IRPEF la differenza tra il corrispettivo e tale valore. In appello il contribuente aveva inoltre richiamato cartelle per Euro 34.358,58 e, secondo l’Ufficio, per Euro 46.005,00, relative al recupero dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione. La CTR della Campania aveva accolto l’appello principale, annullando l’avviso, e rigettato quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo valida fiscalmente la rivalutazione nonostante il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva. In Cassazione l’Agenzia ha censurato: con i primi due motivi, la motivazione e la valutazione delle prove sul valore residuo del cespite, sostenendo che fosse interamente ammortizzato e che il valore di bilancio non fosse prova sufficiente; con il terzo, l’omessa considerazione che le somme delle cartelle avrebbero dovuto essere scomputate dalle ulteriori imposte dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. I primi due, trattati congiuntamente, mescolavano la censura di violazione di legge con quella di vizio motivazionale, senza consentire di individuare e valutare separatamente le doglianze; inoltre, non colpivano la ratio decidendi della CTR, fondata sul perfezionamento della rivalutazione ai sensi della L. n. 342 del 2000, e si concentravano invece sul valore della plusvalenza. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava tale ratio. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.090,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Il ricorso per cassazione deve distinguere con chiarezza la censura di violazione o falsa applicazione di legge da quella relativa al vizio di motivazione. Non è ammissibile sovrapporre i due profili in modo da demandare alla Corte l’individuazione e la riformulazione delle doglianze.
Art. 10 e seguenti della L. n. 342 del 2000
Fondamento della decisione impugnata è il perfezionamento della fattispecie di rivalutazione del bene ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 10 e ss..
La ratio della decisione di merito era che la rivalutazione del bene si fosse perfezionata secondo la disciplina richiamata; le censure dell’Agenzia non attaccavano tale presupposto e, per questo, non erano idonee a ottenere la cassazione della sentenza. La Corte non ha deciso nel merito se il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva renda invalida la rivalutazione: ha rilevato che la ratio non era stata specificamente contestata.
Art. 12 della L. n. 342 del 2000
Ulteriore conferma che al mancato versamento dell'imposta sostitutiva non corrisponda la sua invalidità ai fini fiscali risiede nella formulazione letterale della norma che alla L. n. 342 del 2000, art. 12, non stabilisce alcuna specifica previsione di invalidità così come invece sostenuto dall'appellante incidentale.
La CTR ha interpretato l’art. 12 nel senso che la disposizione, non prevedendo espressamente l’invalidità fiscale della rivalutazione per il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva, non consente di desumere tale invalidità dal solo omesso versamento. La Cassazione, tuttavia, non ha riesaminato nel merito questa interpretazione, avendo dichiarato inammissibili i motivi che non colpivano la ratio della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, ogni motivo deve esporre in modo riconoscibile una specifica censura: la violazione di legge e il vizio motivazionale non vanno sovrapposti, perché presuppongono prospettive diverse e rischiano di rendere il motivo inammissibile.
- Occorre contestare la ragione giuridica che sostiene effettivamente la decisione impugnata. Censure rivolte a questioni accessorie o a profili di fatto, senza confutare la ratio decidendi, non possono condurre alla cassazione della sentenza.
- Quando la decisione di merito considera perfezionata una rivalutazione prevista dalla legge, la contestazione dell’ammontare della plusvalenza o della prova del valore del bene non sostituisce la necessità di impugnare specificamente quel presupposto.
- Una pronuncia che dichiara inammissibili i motivi lascia ferma la decisione impugnata, ma non equivale necessariamente a una nuova decisione di merito della Cassazione su tutte le questioni sostanziali affrontate dal giudice precedente.
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