Sentenza del 05/02/2016 n. 2277 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IVA 2001, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato un credito IVA di 248.825,32 euro chiesto a rimborso, ritenendo indetraibile l'IVA sugli acquisti destinati all'attività di gestione del bingo, esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. Tra i motivi principali, la contribuente sosteneva che l'accertamento fosse tardivo: la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 non era applicabile a una pretesa concernente un credito IVA mai rimborsato né utilizzato in compensazione, e quindi estranea all'ambito oggettivo del condono. In subordine contestava anche la detraibilità dell'imposta, la motivazione dell'avviso e le sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente, e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 presupponeva che la controversia fosse almeno astrattamente definibile mediante condono. La richiesta di rimborso di un credito IVA mai utilizzato o incassato non rientrava invece nell'ambito della sanatoria, poiché il condono riguardava rapporti dai quali l'Erario vantava o poteva vantare un credito, non quelli destinati a generare un credito a favore del contribuente. Pertanto, l'accertamento relativo al 2001 avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2006, mentre era stato notificato il 14 settembre 2007, quando il potere accertativo era ormai decaduto. Sono stati assorbiti gli altri motivi. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare 15.000 euro per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
operazioni esenti da IVA, tra cui l'attività delle sale bingo
L'attività di gestione del bingo è stata qualificata come esente da IVA; ciò può incidere sulla detraibilità dell'IVA sugli acquisti destinati a tale attività.
il diritto alla detrazione non compete relativamente ai beni e ai servizi utilizzati per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette a imposta
La detrazione dell'IVA dipende dalla destinazione dei beni e servizi acquistati a operazioni che danno diritto alla detrazione. Tuttavia, nella controversia concreta la Corte non ha deciso definitivamente questo profilo, avendo accolto il ricorso per intervenuta decadenza dell'accertamento.
Prevede i termini entro cui l'Amministrazione finanziaria deve notificare l'accertamento IVA. Nel caso esaminato, il termine ordinario per l'anno 2001 scadeva il 31 dicembre 2006.
per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 ... i termini ... sono prorogati di due anni
La proroga biennale non opera automaticamente per ogni accertamento nei confronti di contribuenti che non abbiano aderito al condono. È applicabile solo quando la questione controversa rientri almeno astrattamente nell'ambito delle definizioni agevolate previste dalla legge.
Individuano le procedure di definizione agevolata alle quali l'art. 10 collega la proroga dei termini di accertamento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3676/2010
È richiamata per il principio secondo cui, in determinate controversie rientranti astrattamente nel condono IVA, il principio dell'affidamento può impedire che l'incompatibilità europea della sanatoria determini la perdita del potere di riscossione dell'IVA.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-132/06, sentenza 17 luglio 2008
La decisione ha inciso sulla compatibilità del condono IVA con il diritto dell'Unione europea; la Cassazione ha precisato che tale vicenda non giustifica l'applicazione della proroga quando la fattispecie non è mai stata astrattamente condonabile.
Massime di principio
- Una proroga dei termini di accertamento collegata a una definizione agevolata non si applica in modo generalizzato: occorre verificare che la controversia fosse almeno astrattamente definibile mediante quella sanatoria.
- La semplice mancata adesione al condono non è sufficiente a giustificare la proroga; la proroga presuppone una concreta possibilità giuridica di accesso alla procedura agevolata.
- Le controversie relative a crediti d'imposta a favore del contribuente, mai rimborsati né utilizzati in compensazione, possono essere estranee all'ambito dei condoni concepiti per definire pretese creditorie dell'Erario.
- Prima di esaminare nel merito la legittimità della detrazione o delle sanzioni, è necessario verificare se l'accertamento sia stato notificato entro il termine decadenziale applicabile.
- Quando l'accertamento è notificato oltre il termine ordinario e la proroga non è applicabile, l'atto è illegittimo per decadenza dell'Amministrazione, anche se la pretesa tributaria potrebbe astrattamente essere fondata nel merito.
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