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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34242/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte del P.M., dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Trani che, su istanza di riesame nel interesse di Leuci, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (27/10/2021) relativo alle strutture esterne dell'esercizio "Re Artù". Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione dell'art. 292 c.p.p. poiché il giudice del riesame avrebbe dichiarato l'illegittimità del provvedimento per difetto di autonoma valutazione senza un'effettiva applicazione della relativa regola; (ii) violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione meramente apparente sul punto del difetto di autonoma valutazione; (iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p. sostenendo invece la sussistenza del fumus commissi delicti per occupazione illegittima dell'area, oltre il perimetro autorizzato, come risultante dalla consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. Pur ritenendo fondati i primi due motivi sotto il profilo formale (mancata applicazione dei principi sull'autonoma valutazione), la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fondato l'accoglimento del riesame su ulteriori e autonome ragioni; pertanto tale vizio non travolge la legittimità dell'ordinanza impugnata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura: non emergono vizi radicali della motivazione idonei a legittimare il ricorso in materia di provvedimenti cautelari reali (la cassazione è ammessa solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. e per vizi estremi della motivazione). Il tribunale del riesame aveva spiegato l'insussistenza del fumus in quanto era stata richiesta un'autorizzazione per l'intera area e ottenuto un parere favorevole, mentre il provvedimento del GIP riguardava solo una porzione. Inoltre la Corte ha richiamato la normativa speciale introdotta dall'art. 9-ter del D.L. 28/10/2020, n. 137 ("Decreto ristori"), secondo cui la posa in opera temporanea di strutture amovibili da parte di imprese di pubblico esercizio non è subordinata ad alcune autorizzazioni, escludendo quindi la responsabilità penale per occupazione illegittima di tali strutture nel periodo di applicazione della norma. Conclude quindi rigettando il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Il ricorso denunciava violazione per presunto difetto di autonoma valutazione; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame ha menzionato i principi ma non li ha applicati al caso concreto, pur avendo fornito ulteriori autonome ragioni che giustificano l'ordinanza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Contestata la motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la doglianza formale non sufficiente a invalidare l'atto perché il riesame conteneva motivazioni autonome e congrue.

  • art. 633 cod. pen.

    Riferimento al reato di occupazione di terreni o edifici: la Corte ha escluso il fumus commissi delicti alla luce delle valutazioni del giudice del riesame (assenza di dolo dell'occupazione in presenza di autorizzazione richiesta e parere favorevole).

  • art. 639-bis cod. pen.

    Articolo originariamente evocato in relazione al capo di imputazione indicato nel procedimento (richiamato tra i reati contestati all'indagato).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso per vizio di legge ai sensi di quest'articolo e per vizi motivazionali radicali; errori di valutazione dei fatti o travisamento probatorio non rientrano nel rimedio in questa materia.

  • art. 9-ter, DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

    "per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 422"

    La Corte interpreta la norma come escludente, nel periodo di sua applicazione, l'obbligo di determinate autorizzazioni e la conseguente responsabilità penale per occupazione illegittima in relazione a strutture amovibili destinate alla ristorazione; tale norma speciale è rilevante per fatti commessi nel 2021.

  • art. 5 legge 25 agosto 1991, n. 287

    Richiamata dalla Corte nel contesto dell'ambito soggettivo della norma speciale (imprese di pubblico esercizio), ossia le attività cui si riferisce l'art. 9-ter del D.L. 137/2020.

  • art. 21 e art. 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 422

    Norme il cui obbligo di autorizzazione è stato sospeso per le strutture amovibili ai sensi dell'art. 9-ter D.L. 137/2020; la Corte lo richiama per escludere la rilevanza penale in relazione a quelle autorizzazioni.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è limitato: rilevano solo i vizi di legge (art. 325 c.p.p.) e i vizi motivazionali cosiddetti "radicali"; il semplice travisamento probatorio o l'errore nella valutazione dei fatti difficilmente è rimediabile in Cassazione in questa sede.
  • La carenza di "autonoma valutazione" nel provvedimento di riesame è censurabile, ma se il giudice fornisce altresì motivazioni autonome e congrue l'ordinanza non viene necessariamente annullata; è quindi importante che il giudice di merito appunti chiaramente i motivi specifici e il rapporto con le prove.
  • Per accertare il "fumus commissi delicti" in ipotesi di occupazione di suolo pubblico è decisivo l'accertamento del dolo e delle autorizzazioni: la richiesta di autorizzazione e un parere favorevole possono escludere il dolo e, di conseguenza, il fumus.
  • Norme speciali temporanee (come l'art. 9-ter D.L. 137/2020) possono incidere sulla sussistenza della rilevanza penale di determinate condotte amministrative; quando i fatti sono avvenuti nel periodo di efficacia di tali norme, va verificata la loro diretta applicazione per valutare la responsabilità penale.
  • Se si ritiene che il giudice abbia travisato la consulenza tecnica o la prova, il rimedio più efficace potrebbe essere impugnazioni nei gradi di merito o istanze volte a rinnovare o chiarire le prove, poiché la Cassazione in materia cautelare non è la sede tipica per rimettere in discussione la valutazione probatoria.

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