Cassazione Penale, Ordinanza n. 13744/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado di un conducente ritenuto responsabile della violazione degli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, cod. strada. Con un solo motivo di ricorso la difesa ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., lamentando che, prima del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non fosse stato dato al conducente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché tale presenza è funzionale alle modalità di esecuzione di un atto non ripetibile e non è necessaria quando l'accertamento viene rifiutato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 e 7, cod. strada
Norma posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza e per il connesso rifiuto/violazione degli accertamenti previsti dalla disciplina della circolazione stradale.
art. 187, comma 8, cod. strada
Norma posta a base della condanna per la guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e per il rifiuto degli accertamenti.
L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è richiesto in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, perché la garanzia difensiva opera rispetto all'esecuzione dell'atto non ripetibile e non rispetto al rifiuto stesso.
Massime di principio
- In caso di rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici o tossicologici, non sussiste l'obbligo di avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.
- La garanzia della presenza del difensore è collegata alla corretta esecuzione di un atto non ripetibile; se l'atto non viene eseguito per rifiuto dell'interessato, l'omesso avviso non determina invalidità della procedura.
- Il motivo di ricorso fondato sull'omesso avviso difensivo è infondato quando contrasta con un orientamento di legittimità consolidato e costante.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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