Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12180/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per truffa, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo censurava la motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non individuava specificamente gli elementi di fatto o di diritto asseritamente errati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e non illogica, e che risultava pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione e della conferma di responsabilità in sede di merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche e non generiche; l'indeterminatezza dei rilievi impedisce al giudice di legittimità di individuare l'oggetto della critica e di esercitare il sindacato richiesto.

  • art. 615 c.p.p.

    Richiamato solo nel dispositivo per la condanna alle spese processuali, senza ulteriori approfondimenti nel testo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare in concreto quali passaggi siano erronei o illogici e per quali ragioni.
  • La deduzione del vizio di motivazione richiede una censura specifica, autosufficiente e riferita a puntuali elementi della decisione impugnata; in mancanza, la Corte non può esercitare un effettivo controllo di legittimità.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e non manifestamente illogica, la mera riproposizione di doglianze apodittiche integra un motivo manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.