Cassazione Penale, Ordinanza n. 12180/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per truffa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo censurava la motivazione della decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato, perché non individuava specificamente gli elementi di fatto o di diritto asseritamente errati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta e non illogica, e che risultava pienamente provata la responsabilità penale dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione e della conferma di responsabilità in sede di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere censure specifiche e non generiche; l'indeterminatezza dei rilievi impedisce al giudice di legittimità di individuare l'oggetto della critica e di esercitare il sindacato richiesto.
Richiamato solo nel dispositivo per la condanna alle spese processuali, senza ulteriori approfondimenti nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare in concreto quali passaggi siano erronei o illogici e per quali ragioni.
- La deduzione del vizio di motivazione richiede una censura specifica, autosufficiente e riferita a puntuali elementi della decisione impugnata; in mancanza, la Corte non può esercitare un effettivo controllo di legittimità.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logicamente coerente e non manifestamente illogica, la mera riproposizione di doglianze apodittiche integra un motivo manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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