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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19007/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È rimasta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Nola per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, assumendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto proscioglierlo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, fondata sui servizi di osservazione, controllo e sequestro eseguiti dai Carabinieri di Pomigliano d'Arco e sugli esiti del narcotest; inoltre la richiesta di proscioglimento non risultava tra i motivi di appello, i quali riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, con conseguente tardività della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al reato in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere il proscioglimento; la Corte non ne ha ravvisato i presupposti nel caso concreto.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiede specificità dei motivi di ricorso; la doglianza è stata ritenuta generica, apodittica e quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una censura del tutto generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • La specificità dei motivi di ricorso costituisce requisito di ammissibilità autonomo e imprescindibile; la sua mancanza impedisce l'esame nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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