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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37183/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 24 aprile 2026, la Corte d'appello di Catania, recependo l'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha condannato l'imputato per violenza privata alla pena concordata di tre anni e cinque mesi di reclusione e 1.400 euro di multa. La motivazione ha dato conto dell'assenza di cause di estinzione del reato, della corretta qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo l'illogicità della motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In caso di concordato in appello, la parte che abbia accettato la richiesta concordata non può dedurre in cassazione vizi motivazionali o questioni attinenti ai motivi rinunciati: sono ammissibili soltanto censure relative a un tradimento dell'accordo, quali vizi del consenso o della richiesta, mancato consenso del pubblico ministero o difformità della sentenza rispetto a quanto concordato. Per il risultato dell'accordo rileva l'eventuale applicazione di una pena illegale, non gli errori nei passaggi intermedi di determinazione. La censura sulla motivazione relativa ai criteri di commisurazione della pena non rientrava tra quelle proponibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In ipotesi di concordato in appello, ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale, le uniche doglianze proponibili sono quelle che comportano un «tradimento dell’accordo», ovvero relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia rispetto a quanto concordato tra le parti.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto alle censure che denunciano una difformità o un vizio dell'accordo o della pronuncia rispetto all'accordo; non sono proponibili questioni relative ai motivi rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In ragione delle considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con conseguente condanna alle spese e all’ammenda di euro quattromila.

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile senza formalità di procedura e dispone le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Roberto Caponetto, deducendo illogicità della motivazione in riferimento ai parametri di cui all’art.133 cod. pen.

    La norma è richiamata quale parametro di commisurazione della pena oggetto della censura, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché, dopo il concordato in appello, non è proponibile una censura motivazionale relativa ai motivi rinunciati.

  • art. 610 c.p.

    Con sentenza del 24 aprile 2626 la Corte d’appello di Catania, recependo l’accordo intervenuto tra le parti ex art.599-bis cod. proc. pen, ha condannato Roberto Caponetto alla pena concordata di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1400,00 di multa per il reato di cui all’art.610 cod.pen.

    La sentenza d'appello ha qualificato il fatto concordato come violenza privata e ha applicato la pena concordata; la Cassazione non ha riesaminato la responsabilità o la qualificazione del reato.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello recepisce un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le parti non possono proporre in cassazione censure motivazionali o altre questioni relative ai motivi cui hanno rinunciato.
  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa in concordato in appello sono proponibili le doglianze che denunciano un tradimento dell'accordo, incluse quelle riguardanti la volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della pronuncia al contenuto concordato.
  • Ai fini del controllo sul risultato del concordato, gli eventuali errori nei passaggi intermedi non rilevano, salvo che si sia giunti all'applicazione di una pena illegale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

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