Cassazione Penale, Ordinanza n. 04676/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo e sulla manifesta infondatezza della censura relativa alle attenuanti generiche, già respinta in appello con motivazione analitica incentrata sulla recidiva qualificata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello, ma dal testo emerge che il ricorso verteva in modo generico e in via sostanzialmente subordinata sulla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti. La Corte di cassazione rileva che la doglianza era priva di specificità e comunque manifestamente infondata, perché la decisione di merito conteneva un esame analitico delle ragioni ostative connesse alla recidiva qualificata.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito offra una motivazione analitica fondata su elementi ostativi, come la recidiva qualificata; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta generica di rivalutazione.
La recidiva qualificata può costituire ragione pregnante per escludere o non ritenere prevalenti le attenuanti generiche, ove adeguatamente valutata dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a una doglianza generica, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La richiesta di attenuanti generiche non può essere proposta in cassazione come mera reiterazione di una subordinata istanza già disattesa in appello, se il giudice di merito ha fornito una motivazione analitica e non illogica.
- La recidiva qualificata, quando valutata con motivazione adeguata, può legittimare il diniego o il mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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