Cassazione Civile, Ordinanza n. 30831/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva impugnato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dal Tribunale per l’attività svolta in un giudizio di separazione personale di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Sosteneva che, oltre alle fasi di studio e introduttiva già compensate, gli spettasse anche il compenso per la fase decisionale, poiché aveva concretamente svolto attività riconducibili a tale fase: deposito di note conclusive, esame del provvedimento conclusivo, ritiro del fascicolo e altre attività successive al decreto di omologa dell’accordo di separazione. Il giudice di merito aveva invece escluso la fase decisionale ritenendo che il procedimento si fosse chiuso con omologa di un accordo tra le parti e dunque senza una vera decisione. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014, censurando l’interpretazione restrittiva della fase decisionale e rivendicando il diritto al relativo compenso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che la mancanza di un provvedimento decisorio in senso stretto non esclude, di per sé, il diritto al compenso per la fase decisionale, essendo sufficiente anche una sola delle attività tipizzate dall’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55/2014, tra le quali rientra l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio. Poiché tale attività risultava svolta dall’avvocato, il compenso per la fase decisionale è stato riconosciuto. La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha liquidato tale compenso in €692,00 oltre accessori, applicando la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 sul minimo tariffario della fase. È stato confermato per il resto quanto già stabilito dal decreto/ordinanza impugnato. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
È la forma del ricorso introduttivo utilizzata per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014
La fase decisionale può dar luogo al compenso anche quando sia stata compiuta una sola delle attività ivi elencate; non è necessario che il giudizio si sia concluso con un provvedimento decisorio in senso stretto.
Sul compenso spettante nel patrocinio a spese dello Stato va applicata la riduzione prevista dalla norma, con conseguente liquidazione dell’importo ridotto sul minimo tariffario.
È il parametro tariffario applicabile alla liquidazione dei compensi professionali, usato per individuare il valore dello scaglione e il minimo della fase decisionale.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, la fase decisionale non richiede necessariamente una sentenza o un provvedimento formalmente decisorio: è sufficiente lo svolgimento di una delle attività tipizzate dal parametro tariffario per quella fase.
- L’esame del provvedimento conclusivo del giudizio integra di per sé attività riconducibile alla fase decisionale e legittima il relativo compenso.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, una volta individuato il compenso spettante secondo i parametri professionali, si applica la riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
- Se il giudice di merito esclude il compenso per una fase sulla base del solo esito formale del procedimento, senza considerare le attività effettivamente svolte dal difensore e tipizzate dal decreto parametri, la decisione è censurabile per erronea applicazione della disciplina tariffaria.
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