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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09487/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con un unico atto di impugnazione proposto nell'interesse di tre imputati, si censurava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per una vicenda criminale impostata come truffa poi sfociata in furto/rapina impropria. Il primo motivo contestava la sussistenza del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per due degli imputati, sostenendo che l'evento più grave non fosse loro riferibile; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa e diretta a una rivalutazione del fatto. Il secondo motivo contestava l'identificazione di uno degli imputati e, per altro verso, la qualificazione giuridica dei fatti; la Corte lo ha giudicato, in parte, non consentito perché volto a rimettere in discussione l'apprezzamento del merito e, in parte, manifestamente infondato, ritenendo corretta la progressione da condotta sottrattiva a rapina impropria per la violenza e minaccia usate contro gli operanti. I terzo e quarto motivi invocavano l'assorbimento della sostituzione di persona nella truffa o nella rapina; la Corte ha escluso l'assorbimento, affermando il concorso tra i delitti. Il quinto motivo riguardava la recidiva per due imputati e la sua motivazione è stata ritenuta aspecifica e meramente confutativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che le censure o erano manifestamente infondate, o non consentite perché dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, oppure aspecifiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.

    Il concorso anomalo richiede adesione psichica a un reato meno grave, commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave e un nesso psicologico di prevedibilità tra la condotta dell'agente e l'evento più grave; non basta la sola causalità materiale. La responsabilità è esclusa solo se l'evento più grave è atipico, eccezionale, del tutto imprevedibile o frutto di mera occasionalità.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • art. 494 c.p.

    La sostituzione di persona non si assorbe nella truffa né nella rapina; i delitti concorrono perché tutelano beni giuridici diversi e hanno struttura tipica diversa.

  • art. 628 c.p.

    La sottrazione seguita da violenza o minaccia contro gli operanti consente la qualificazione in rapina impropria.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere motivata valorizzando i precedenti penali in relazione alle modalità esecutive del reato e alla conseguente maggiore pericolosità sociale.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • Per configurare il concorso anomalo ex art. 116 c.p. non è sufficiente che la condotta del compartecipe abbia causalmente favorito l'evento più grave: occorre anche che tale esito fosse prevedibile in concreto come sviluppo logicamente collegato al fatto voluto.
  • La responsabilità ex art. 116 c.p. non ricorre quando il reato più grave sia espressione di un evento atipico, eccezionale e del tutto imprevedibile, oppure quando il suo verificarsi dipenda da una mera occasionalità estranea alla trama criminosa concordata.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza di violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già apprezzato in modo non illogico dai giudici di merito.
  • Una condotta sottrattiva può evolvere in rapina impropria quando, subito dopo l'apprensione del bene, siano usate violenza o minaccia per assicurare il possesso della cosa o l'impunità.
  • La sostituzione di persona e la truffa possono concorrere, poiché la prima non si consuma né si assorbe necessariamente nella seconda; l'eventuale assorbimento va escluso quando i fatti offendono beni giuridici diversi e presentano strutture tipiche autonome.
  • La recidiva è legittimamente motivata se i precedenti penali sono posti in relazione alle concrete modalità del fatto e alla maggiore pericolosità desunta dal comportamento tenuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcorso di personeCircostanze del reatoRapinaTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeRecidiva

Testo integrale

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