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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12868/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’esecuzione di un giudicato formatosi in un precedente giudizio di lavoro, nel quale era stata riconosciuta ai lavoratori della ex IX qualifica funzionale l’equiparazione del trattamento stipendiale a quello del personale del soppresso ruolo ad esaurimento - Ispettori Generali - con decorrenza dal 16 febbraio 1999. Nel successivo giudizio sul quantum, il lavoratore chiedeva il pagamento di ulteriori differenze retributive, sostenendo che l’equiparazione dovesse comportare un pareggiamento integrale del trattamento economico, comprensivo anche della retribuzione individuale di anzianità calcolata secondo i criteri applicati al personale del ruolo ad esaurimento. L’Amministrazione, ricorrente in cassazione, denunciava violazione delle norme speciali che disciplinano la progressione economica e la R.I.A., sostenendo che il giudicato coprisse solo l’equiparazione stipendiale dal 16 febbraio 1999 e non potesse estendersi a voci retributive fondate su una anzianità pregressa nella qualifica del ruolo ad esaurimento, mai posseduta dal dipendente. Contestava inoltre l’asserita mancata specifica contestazione dei conteggi effettuati dal lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore sulle ulteriori differenze retributive. Ha inoltre compensato le spese dell’intero processo per giusti motivi, richiamando la diversa soluzione dei giudici di merito e il fatto che il precedente arresto di legittimità era successivo alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    l’interpretazione del giudicato esterno quale legge del caso concreto deve seguire i criteri ermeneutici di tale norma

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    il rinvio alla motivazione di precedente ordinanza viene utilizzato per richiamare il contenuto del giudicato esterno

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 10 d.l. n. 283/1981

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della disciplina invocata

  • art. 11-bis d.l. n. 283/1981

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della disciplina invocata

  • art. 12 d.l. n. 283/1981

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della disciplina invocata

  • art. 1 l. n. 6/1982

    norma richiamata dal ricorrente a fondamento della disciplina invocata

  • artt. 1 e 2 d.l. n. 681/1982

    norme richiamate dal ricorrente per sostenere i limiti temporali della valutazione del servizio

  • art. 3-bis d.l. n. 2/1985

    norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la valutazione economica dell’anzianità riguardava solo determinati soggetti e solo per il futuro

  • art. 31, comma 6, CCNL 16 maggio 1995 Comparto Ministeri

    richiamato per affermare che la R.I.A. del personale del ruolo ad esaurimento derivava dalla trasformazione di classi e scatti già in godimento

  • artt. 47, comma 5, e 48 d.P.R. n. 266/1987

    norme richiamate dal ricorrente nel quadro della disciplina della progressione economica

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente pronuncia di legittimità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel dibattito sulla contestazione dei conteggi e sull’onere della prova

Massime di principio

  • L’interpretazione del giudicato esterno, quale legge del caso concreto, è attività ermeneutica di diritto sostanziale da compiersi secondo i criteri degli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c., con piena cognizione anche degli atti processuali rilevanti.
  • Il giudicato che riconosce un’equiparazione stipendiale non si estende automaticamente a tutte le componenti retributive del trattamento del personale di raffronto, se tali componenti presuppongono requisiti o anzianità che la parte beneficiaria non ha mai posseduto e che non risultano espressamente coperti dal giudicato.
  • Nel giudizio di liquidazione del quantum è consentito contestare le singole voci del trattamento economico quando il precedente giudicato abbia definito solo l’an debeatur dell’equiparazione, senza avere accertato specificamente la ricostruzione di carriera o il diritto a determinate componenti stipendiali.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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