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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22148/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/05/2024, che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo esaminato riguardava la valutazione di inammissibilità dell'appello: il ricorrente contestava la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la decisione impugnata, pur formalmente di inammissibilità, era stata adottata con sentenza e mostrava che il giudice di appello aveva comunque esaminato sostanzialmente i motivi nel merito; inoltre il ricorso è stato giudicato obiettivamente generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata concerne una condanna per il reato di evasione; il provvedimento di legittimità non affronta nel merito la norma incriminatrice, limitandosi a prendere atto del titolo di reato oggetto della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La forma della decisione di appello non è decisiva, se dalla motivazione risulta che il giudice di secondo grado ha comunque esaminato sostanzialmente i motivi di merito.
  • La generica contestazione della motivazione, priva di un confronto puntuale con il provvedimento impugnato, non consente l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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