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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09870/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo su autovettura emesso in relazione a più cartelle per tasse automobilistiche relative ad annualità pregresse, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza e prescrizione dei crediti, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000; inoltre rappresentava che una delle cartelle era già stata annullata in altro giudizio. In primo grado l’atto era stato annullato per intervenuta prescrizione, con compensazione delle spese. In appello la decisione era stata riformata solo sul capo delle spese, dichiarandosi irripetibili quelle del secondo grado sul presupposto della mancata attività difensiva della controparte. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la condanna alle spese segue la soccombenza e che la compensazione è eccezionale, richiedendo gravi ed eccezionali ragioni, non integrabili dalla sola contumacia o dal modesto valore della lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura sulle spese. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo se la motivazione indica gravi ed eccezionali ragioni, logicamente coerenti e non erronee; in difetto, si configura violazione di legge. Nel caso concreto, la mancata costituzione dell’intimato in appello non giustificava la dichiarazione di irripetibilità delle spese, poiché il contribuente aveva dovuto proporre impugnazione per rimediare all’errore del giudice di primo grado che aveva compensato le spese nonostante la soccombenza sostanziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    viene utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa alla disciplina delle spese processuali

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    la compensazione delle spese nel processo tributario è ammessa solo con esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento

  • art. 24 Cost.

    è richiamato a sostegno della tutela del diritto di difesa e dell’accesso alla tutela giudiziaria

  • art. 111 Cost.

    è richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione e del giusto processo

  • art. 7 L. 212/2000

    è evocato nel ricorso originario come vizio dell’atto impugnato, ma non è decisivo nella decisione di legittimità

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la compensazione delle spese processuali è eccezionale e deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 156 del 2015

    richiamato quale norma modificativa della disciplina delle spese nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; la semplice contumacia della controparte non basta.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere logica, coerente e non erronea; in mancanza, il capo sulle spese è censurabile per violazione di legge in cassazione.
  • La parte che è costretta a proporre impugnazione per correggere un errore del giudice di primo grado non può essere penalizzata, sul piano delle spese, per la mancata costituzione dell’altra parte nel grado di appello.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza ed ha funzione ripristinatoria, non sanzionatoria; la deroga al principio di soccombenza richiede una giustificazione rigorosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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