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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3746/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/07/2024 che ha respinto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: a) la utilizzabilità in Italia di intercettazioni tecniche effettuate in Francia (sistema "Sky-Ecc" / Encrochat), sostenendo la necessità del cosiddetto "doppio vaglio" di conformità (alla normativa dello Stato di esecuzione e a quella italiana) e la violazione degli artt. 266 e ss. e 267 c.p.p. in relazione alla sussistenza dei "gravi indizi" mirati nei confronti della persona intercettata; b) la mancata considerazione di fatti sopravvenuti (trasferimento fuori regione del nucleo familiare, allegata prossimità ad una caserma dei Carabinieri, reddito lecito della moglie) tali da rendere eccessiva la misura carceraria ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; c) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e travisamento della prova.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. 30/04/2024) e le pronunce di legittimità italiane (Sezioni Unite e altri arresti) secondo le quali, nell'ambito di un ordine europeo di indagine, il controllo del giudice italiano sull'attività intercettativa eseguita all'estero è limitato: l'art. 24 d.lgs. n.108/2017 non impone al giudice italiano il pieno e integrale riesame dei requisiti formali tipici dell'ordinamento italiano (es. valutazione indiziaria ex art. 267 c.p.p.), bensì un controllo generale e astratto sull'ammissibilità dell'intercettazione per quel tipo di reato e sulla compatibilità con la disciplina nazionale. Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso che le intercettazioni svolte sulle piattaforme crittografate come Sky-Ecc siano state generalizzate e hanno ritenuto legittimo l'uso del captatore informatico. Quanto alla richiesta di attenuazione della misura cautelare, il Tribunale ha valutato adeguatamente il ruolo del ricorrente nell'associazione, gli specifici episodi di stoccaggio/trasporto di stupefacente, la durata (circa un anno) e l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, ritenendo irrilevante la mera vicinanza a una caserma e non ravvisando elementi sopravvenuti idonei a giustificare la sostituzione della custodia cautelare. Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 108/2017

    se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite

    Limita il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte all'estero al solo caso in cui il fatto per cui sono state disposte non sarebbe intercettabile anche in un analogo caso interno; non impone al giudice italiano il pieno riesame sostanziale dei requisiti formali italiani relativi agli artt. 266 e ss.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 31 e art. 6, par.1, lett. b))

    Art. 31 mira a tutelare la sovranità dello Stato membro notificato e il livello di tutela dei diritti fondamentali; la Corte di Giustizia ha precisato che l'autorità di emissione non deve sottoporre l'ordine europeo di indagine alle medesime condizioni sostanziali applicabili nello Stato di emissione circa la raccolta delle prove effettuata nello Stato di esecuzione, ma la tutela dei diritti può essere oggetto di verifica nella fase giurisdizionale nello Stato di emissione.

  • art. 267 c.p.p.

    Ritorna nella doglianza del ricorrente come parametro di "gravi indizi" per l'avvio delle intercettazioni; la Corte però ha ritenuto che, nell'ambito dell'ordine europeo di indagine, l'analisi della sussistenza dei "gravi indizi" non impone al giudice italiano un controllo identico e completo dell'attività eseguita all'estero.

  • artt. 266 e 266-bis c.p.p.

    Regolano i presupposti per le intercettazioni nell'ordinamento italiano; secondo la giurisprudenza interna e il d.lgs. 108/2017, nell'esecuzione di intercettazioni disposte all'estero il giudice italiano richiama i presupposti penalistici generali ma non effettua un riesame formale ed esteso dell'attività eseguita nello Stato richiesto.

  • art. 270 c.p.p.

    Secondo le Sezioni Unite, costituisce parametro processuale nazionale per verificare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità dell'ordine europeo di indagine e l'eventuale violazione di diritti fondamentali; grava sulla parte che eccepisce l'invalidità l'onere di allegare e provare la patologia denunciata.

  • art. 275 c.p.p.

    Regola la revisione della misura cautelare per sopravvenuta inadeguatezza; il giudice valuta ruolo dell'imputato, gravità e concretezza degli elementi sopravvenuti e presunzioni (comma 3) sulla pericolosità; semplici cambi di residenza o vicinanza a strutture di polizia sono di per sé insufficienti senza elementi concreti e verificabili.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte nella sentenza.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, 30/04/2024 ("Encrochat")

    Affermato il principio del "doppio rispetto" della direttiva 2014/41/UE nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali, ma la Corte non ha imposto che l'emissione di un ordine europeo di indagine sia soggetta alle medesime condizioni sostanziali applicabili nello Stato di emissione quanto alla raccolta delle prove nello Stato di esecuzione; tuttavia ha ribadito la necessità di tutela dei diritti della persona interessata e la possibilità di verifica giurisdizionale.

  • Ordinanze/Sezioni Unite Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 23756/2024; Sez. 6, n. 35038/2024)

    Giurisprudenza di legittimità che ha istituito il principio secondo cui il giudice italiano svolge un controllo limitato sull'attività intercettativa estera (mutuo riconoscimento) e che l'onere di allegazione e prova di eventuali vizi grava sulla parte che eccepisce l'inutilizzabilità.

  • D.P.R. n. 309/1990 (art. 74; artt. 73 e 80)

    Normativa sostanziale sui reati di stupefacenti rilevanti nel procedimento; la valutazione dell'ammissibilità delle intercettazioni è stata considerata compatibile con la natura dei reati contestati (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e acquisto/trasporto/detenzione aggravata).

Massime di principio

  • Quando le intercettazioni sono state eseguite in un altro Stato membro e trasmesse tramite ordine europeo di indagine, il giudice italiano effettua un controllo limitato: verifica astratta dell'ammissibilità secondo la disciplina di attuazione (d.lgs. 108/2017) e non un riesame formale e completo degli adempimenti tecnici e procedurali dello Stato di esecuzione.
  • Il peso dell'onere probatorio circa vizi nell'acquisizione delle intercettazioni all'estero grava sulla difesa: deve allegare e provare specificamente le patologie (es. produrre il decreto di autorizzazione estero o documenti rilevanti) per ottenere l'inutilizzabilità.
  • La sentenza "Encrochat" e la giurisprudenza di legittimità non autorizzano automaticamente l'esclusione delle intercettazioni straniere: purché il reato sia intercettabile anche in un analogo caso interno e non si dimostri una violazione grave dei diritti fondamentali, le prove possono essere utilizzate.
  • Per la revisione della misura cautelare (art. 275 c.p.p.) sono necessari elementi sopravvenuti concreti, verificabili e rilevanti rispetto alle esigenze cautelari; circostanze generiche o di mera opportunità (vicinanza a una caserma, trasferimento non comprovato, mera prospettiva di lavoro) sono insufficienti se permangono gravi indizi e il ruolo operativo dell'imputato nell'associazione.
  • L'utilizzo di strumenti tecnici di captazione informatica sui server di piattaforme crittografate può essere ritenuto ammissibile in Italia se necessario per rendere intelligibili le comunicazioni e investigare la criminalità organizzata, salvo prova concreta di abusi tali da ledere irrimediabilmente i diritti della difesa.

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