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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49126/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP di Firenze aveva dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e disposto la restituzione degli atti al P.M., ritenendo che l'indagato, indicato nel verbale di identificazione con una residenza ma trovato in stato di alterazione alcoolica e avendo rifiutato di eleggere domicilio, potesse non aver effettiva conoscenza dell'udienza e delle accuse; inoltre non vi era prova che non conoscesse l'italiano. Il Procuratore impugnava per violazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e per abnormità dell'atto, considerando che l'indagato aveva rifiutato di eleggere domicilio e quindi la notifica all'avvocato d'ufficio domiciliatario era regolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto corretta la notifica presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto la domiciliazione de lege presso il difensore supera il rifiuto dell'indagato di eleggere o dichiarare domicilio. La Corte ha inoltre osservato che il controllo sulla effettiva conoscenza del processo dall'indagato opera solo per i provvedimenti di vocazione in giudizio e che la declaratoria di nullità e il rinvio al P.M. avrebbero creato uno stallo. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al GUP di Firenze per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma sullo avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che la nullità della notifica di tale avviso, motivata dal GIP con dubbi sulla conoscenza da parte dell'indagato, non fosse giustificata quando la notifica era stata eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario in presenza di rifiuto di eleggere domicilio.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Prevede la domiciliazione de lege presso il difensore d'ufficio quando l'indagato rifiuta di eleggere o dichiarare domicilio; la Corte ha confermato che, in tale ipotesi, la notifica al difensore è regolare e scongiura la nullità invocata dal GIP.

  • art. 162, comma 4-bis, c.p.p.

    Citato dalla Corte per spiegare che l'assetto normativo non è mutato dall'introduzione del comma 4-bis e che l'impossibilità di applicare la procedura di domiciliazione condurrebbe a uno stallo processuale non desiderabile.

  • art. 337 c.p.

    Articolo richiamato nei capi di imputazione (capo A); presente nei fatti processuali ma non rilevante per il rilievo procedurale della decisione.

  • artt. 582, 585, 576, primo comma, nn. 1 e 5-bis c.p.

    Artt. indicati nei capi di imputazione (capo B); costituiscono le fattispecie penali contestate ma non sono stati oggetto di interpretazione decisiva nella pronuncia sulla validità della notifica.

Massime di principio

  • Se l'indagato rifiuta di dichiarare o eleggere domicilio, la legge prevede la domiciliazione presso il difensore d'ufficio e la notifica effettuata a quest'ultimo è valida ai fini del perfezionamento degli atti processuali.
  • Il GIP non può dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini basandosi su un generico dubbio circa la 'conoscenza' dell'indagato quando la notifica è stata eseguita al difensore domiciliatario previsto dall'art. 161 c.p.p.; tale controllo di effettiva conoscenza opera invece per i provvedimenti di vocatio in iudicium.
  • Disporre la restituzione degli atti al P.M. per rinnovare notifiche già eseguite nelle stesse modalità può determinare un ingiustificato stallo del procedimento ed è suscettibile di annullamento per abnormità.
  • La verifica della capacità linguistica o dello stato di alterazione dell'indagato può essere rilevante in casi specifici, ma non basta di per sé a rendere nulla una notifica regolarmente eseguita al difensore domiciliatario senza elementi concreti che attestino l'impossibilità di prendere conoscenza degli atti.
  • In situazioni analoghe è preferibile valutare la regolarità formale della domiciliazione e della notifica prima di disporre regressioni del procedimento che ne compromettano il prosieguo.

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