Sentenza del 29/07/2024 n. 21166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 3545/1/2018 della CTR della Sicilia, che aveva parzialmente riformato la decisione della CTP di Palermo e accolto in parte il ricorso di A.A. contro l’avviso di accertamento IRPEF per il 2007. L’Ufficio le aveva imputato, in proporzione alla partecipazione del 48%, utili extracontabili accertati in capo alla Cutaia Srl, società a ristretta base partecipativa, sulla base di indagini bancarie. La CTR aveva ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi, ma aveva riconosciuto una quota forfettaria di costi presuntivamente sostenuti per produrli. L’Agenzia ha dedotto: 1) motivazione omessa o apparente, perché la CTR avrebbe considerato l’accertamento societario anziché quello personale della contribuente; 2) violazione degli artt. 2900 e 295 c.p.c. per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione dell’accertamento relativo alla società; 3) violazione delle norme sull’accertamento e sulle presunzioni per avere riconosciuto costi senza prova; 4) violazione dell’onere della prova per la medesima riduzione dei maggiori imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi e, quindi, l’intero ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è infondato: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale e il riferimento all’accertamento della società è coerente con la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base; il socio può contestare anche le risultanze dell’accertamento societario, pur non definitivo, ma i due giudizi restano autonomi. Il secondo motivo è infondato: una volta che la causa pregiudicante relativa alla società sia stata decisa in primo grado con sentenza non definitiva, la sospensione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; il giudice può sospendere facoltativamente oppure proseguire, esercitando una valutazione discrezionale. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati: in presenza di ricavi presunti da indagini bancarie, il contribuente imprenditore può opporre una prova presuntiva contraria relativa all’incidenza forfettaria dei costi di produzione, da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Non vi è statuizione sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata. Il testo non indica gli importi dell’accertamento o dei costi riconosciuti.
Norme richiamate
Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata
La Cassazione può cassare la sentenza per vizio di motivazione solo quando dal suo stesso testo emerga una carenza radicale: mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità. Non è sufficiente contestare l’adeguatezza o la persuasività della motivazione confrontandola con gli atti.
Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è senz'altro legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, la quale - fondata sul disposto dell' art. 39 , primo comma, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. Il socio deve contrastare la presunzione e, se non prova la mancata distribuzione, può contestare anche l’effettivo conseguimento degli utili da parte della società e le risultanze del relativo accertamento, senza che quest’ultimo debba essere definitivo.
Artt. 295, 297, 336, comma 2, e 337, comma 2, c.p.c.; art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992
Spetta al giudice della causa dipendente, ove la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza in primo grado, scegliere se conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337 , comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.
Quando la causa pregiudicante è già stata decisa in primo grado ma la sentenza non è definitiva, la sospensione della causa dipendente non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Il giudice può sospendere facoltativamente in attesa del giudicato oppure proseguire e decidere, anche diversamente, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da accertamenti bancari, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.
Nei confronti dell’imprenditore, la presunzione di ricavi non contabilizzati derivante da accertamenti bancari può essere contrastata anche con una prova presuntiva dell’incidenza forfettaria dei costi necessari a produrli; tali costi vanno detratti dai maggiori ricavi presunti.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione che siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote. Il socio può contrastare sia la distribuzione sia, quando necessario, l’effettiva produzione degli utili contestando le risultanze dell’accertamento societario; non è indispensabile che quest’ultimo sia definitivo.
- Se l’accertamento relativo alla società è già stato deciso in primo grado ma la sentenza è ancora impugnabile, il giudice del procedimento relativo al socio non è tenuto a sospendere: può farlo facoltativamente oppure proseguire, valutando ragionevolmente la possibile conferma o riforma della decisione societaria.
- Quando maggiori ricavi sono presunti sulla base di indagini bancarie, l’imprenditore può chiedere di detrarre una quota forfettaria di costi di produzione, anche dimostrandone presuntivamente l’incidenza; l’assenza di prova documentale analitica non esclude di per sé tale possibilità.
- In cassazione, la censura di motivazione non consente un nuovo esame della sua sufficienza o persuasività: occorre che dal testo della sentenza emerga una carenza radicale tale da impedire di comprendere il fondamento della decisione.
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