Cassazione Penale, Sentenza n. 17972/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente relativo a euro 39.755,75 vincolati su un libretto di risparmio postale intestato a lei, sul quale il marito Antonio Fracella era delegato ad operare. Paiano deduceva violazione di legge sostenendo che le somme sono di esclusiva proprietà della ricorrente e contestando la possibilità di estendere il sequestro preventivo a beni nei quali l'indagato ha solo la disponibilità in virtù di una delega; richiamava inoltre orientamenti che consentono l'accertamento successivo dell'effettiva esclusività della proprietà di terzi estranei al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio processuale: la ricorrente non ha dimostrato la presenza di una procura speciale del difensore, limitandosi ad'affermare genericamente l'esistenza di procura e richiamando una nomina difensiva in atti che non contiene gli elementi richiesti dall'art. 100 cod. proc. pen.. Pertanto il ricorso non è stato ritualmente proposto. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Per i soggetti portatori di interesse meramente civilistico il difensore in sede di impugnazione deve essere munito di procura speciale: una mera nomina difensiva non è sufficiente se non contiene gli elementi richiesti dall'art.100 (ossia il conferimento di poteri specifici per la procedura).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte alle spese processuali e permette l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000 per colpa nella proposizione del ricorso.
artt. 81 cpv., 110 e 648-bis cod. pen.
Norme sostanziali del codice penale relative al reato contestato all'indagato (illecito connesso al reimpiego o all'occultamento di proventi): costituiscono la base del decreto di sequestro preventivo per equivalente che ha interessato le somme sul libretto.
Massime di principio
- Chi ha un mero interesse civilistico nel procedimento (terzo interessato) deve essere rappresentato in Cassazione da un difensore munito di procura speciale: la mancanza o la mancata produzione della procura determina l'inammissibilità del ricorso.
- La semplice nomina di un difensore negli atti di merito non vale automaticamente come procura speciale: la procura deve contenere i poteri specifici richiesti dall'art.100 c.p.p. o deve essere prodotta/individuata espressamente nel ricorso.
- Sulle questioni sostanziali relative al sequestro di somme intestate a terzi ma disponibili all'indagato per delega, la giurisprudenza ammette l'estensione del sequestro ai beni nella disponibilità dell'indagato, riservando la possibilità di successivo accertamento della proprietà esclusiva di terzi; tuttavia le contestazioni di questo tipo devono essere proposte con osservanza delle prescrizioni processuali.
- Se si intende contestare la titolarità esclusiva di beni sequestrati, è utile nel ricorso indicare e produrre specifici atti o documenti del fascicolo che dimostrino la proprietà esclusiva del terzo, o chiedere espressamente l'acquisizione di quegli atti al giudice di merito.
- La proposizione di ricorsi manifestamente privi dei requisiti formali o documentali necessari può comportare non solo l'inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie e condanna alle spese: valutare attentamente la completezza della documentazione prima di impugnare.
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