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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49563/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo ha dichiarato colpevole del delitto di omicidio (condanna all'ergastolo). Il ricorrente deduceva nullità e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., lamentando in particolare la violazione dell'art. 192 c.p.p. (valutazione della prova dichiarativa), l'utilizzo di verbali e dichiarazioni provenienti da altri procedimenti (giudizi abbreviati) e la carenza della cosiddetta motivazione rafforzata nel riformare la sentenza di primo grado. Contestava inoltre la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia Antonio Abbate e Giuseppe Pagano e l'asserita utilizzazione, da parte della Corte d'appello, di atti non utilizzabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto precluso il tentativo di far valere questioni di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) attraverso il vizio di nullità previsto dall'art. 606, comma 1, lett. c), dovendosi rispettare i limiti di ammissibilità di cui alla lett. e) del medesimo articolo. Ha inoltre rilevato la genericità e la mancata specificazione degli atti dati per inutilizzabili e la mancata dimostrazione della loro incidenza decisiva sul compendio probatorio. La Corte ha confermato che la valutazione della credibilità dei collaboratori e il reciproco riscontro tra le loro dichiarazioni sono questioni di merito non sindacabili in Cassazione se non per vizio manifesto, e ha ritenuto che la motivazione di appello fosse congrua e adeguatamente rafforzata rispetto alla decisione di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 1 cod. pen.

    Riferita come aggravante assorbita nella più grave fattispecie legata alla normativa antimafia; usata nel quadro descrittivo della sentenza di condanna

  • art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203

    Norma richiamata quale criterio di aggravamento per reato commesso in contesto di tipo mafioso; il giudice d'appello l'ha considerata nell'irrogazione della pena

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Previsione utilizzata per l'escussione in appello dei collaboratori di giustizia; la Corte ha disposto e valutato le dichiarazioni rese ai sensi di tale disposizione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferita dal ricorrente come norma sulla prova individualizzante; la Corte ha stabilito che le censure concernenti la valutazione della prova dichiarativa non possono essere aggirate ricorrendo alle fattispecie di nullità previste dall'art. 606, comma 1, lett. c)

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sull'ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui non è possibile superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione (lett. e) sfruttando la lett. c) per dedurre violazioni della valutazione probatoria

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto del dibattito sulla valutazione e sul riscontro degli elementi probatori; la Corte ha detto che l'uso di rimandi ad altre procedure non legittima una censura generica in cassazione

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla decisione sulle spese processuali e alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile trasformare in vizio di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) questioni che sono, in realtà, censure sulla valutazione della prova: le doglianze sul contenuto probatorio devono rispettare i limiti di specificità richiesti dall'art. 606, comma 1, lett. e).
  • Chi deduce l'inutilizzabilità di atti o dichiarazioni deve indicare puntualmente gli atti contestati e dimostrarne l'incidenza decisiva sul giudizio (cioè che, eliminandoli, cadrebbe il convincimento del giudice); la genericità porta all'inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non è sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto: le ritenute di credibilità dei testimoni o dei collaboratori e il loro reciproco riscontro sono questioni di merito sottratte al sindacato in Cassazione, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate anche attraverso il loro reciproco riscontro purché ciascuna sia intrinsecamente attendibile e non vi siano elementi concreti di collusione o accordo fraudolento.
  • L'appello che riforma una sentenza assolutoria deve contenere una motivazione 'rafforzata' che spieghi compiutamente le ragioni del dissenso rispetto al primo grado; tuttavia la Corte ha ampio margine nel spiegare perché attribuisce diversa valenza a determinate dichiarazioni se questa spiegazione risulta puntuale e congrua.
  • L'uso di materiali o riferimenti a procedimenti diversi non è automaticamente illecito: per censurarlo bisogna indicare quali atti siano stati illegittimamente utilizzati e in che misura hanno influenzato la decisione, con specificità e collegamento al decisum.

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