Cassazione Penale, Ordinanza n. 41325/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, in ipotesi di lieve entità, e per resistenza. Dal testo emerge che il ricorso si limitava a reiterare il medesimo motivo già dedotto in appello, senza un confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata. In particolare, la Corte d'appello aveva motivato in modo puntuale sulla destinazione della droga allo spaccio, valorizzando plurimi elementi fattuali, e sul diniego della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La doglianza era quindi diretta a ottenere una nuova valutazione di fatto, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché integralmente reiterativo di un motivo già esaminato e congruamente respinto dalla Corte di appello. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse specifica, completa e aderente alla giurisprudenza consolidata, e che le censure del ricorrente si risolvessero nella proposta di elementi fattuali alternativi, non scrutinabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come titolo di condanna per il reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato per escludere o qualificare come lieve entità il fatto, ma la Corte d'appello ha negato la ricorrenza dell'ipotesi lieve sulla base degli elementi di fatto
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto di spaccio di stupefacenti come ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto; se il giudice di merito la esclude con motivazione completa e non arbitraria, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione quando il ricorrente contrapponga solo una diversa lettura dei fatti.
- Il controllo di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio sul merito mediante la mera prospettazione di elementi fattuali alternativi rispetto a quelli valorizzati dal giudice di appello.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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