Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2570/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2865/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2865/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del servizio svolto con contratti a termine e al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla valutazione integrale del servizio svolto con contratti a termine ai fini dell'inquadramento retributivo e contributivo e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 3.032,22, oltre interessi legali, per il periodo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2017. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, disponendo che il commissario si insedi su istanza del ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento della penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento, ovvero, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato può essere accertata quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Quando il commissario ad acta è nominato per l'eventuale inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, spetta alla parte interessata attivarsi per chiederne l'insediamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.