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Sentenza

Sentenza n. 583/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro la diffida ministeriale di avvio delle procedure di bonifica e contro gli atti successivi della procedura

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Ambiente aveva diffidato le imprese insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo ad avviare le procedure di bonifica e ripristino ambientale della Rada di Augusta, richiamando una precedente sentenza del TAR e assumendo la responsabilità delle imprese per la contaminazione dei fondali. L’impresa aveva impugnato la diffida e successivi atti con motivi aggiunti. Il TAR aveva dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, qualificando la diffida come atto meramente sollecitatorio e non provvedimentale, privo di lesività immediata. L’impresa ha proposto un appello definito cautelativo, non contestando il dispositivo della sentenza, ma soltanto il passaggio motivazionale secondo cui la diffida avrebbe avuto natura meramente ricognitiva di obblighi preesistenti e non novativa. Secondo l’appellante, tale passaggio avrebbe potuto costituire un implicito avallo dell’assunto ministeriale circa l’esistenza di obblighi di bonifica già accertati dalla precedente sentenza. L’appellante ha tuttavia dichiarato che, ove il Consiglio avesse ritenuto che la sentenza non contenesse tale avallo, avrebbe dovuto prendere atto dell’inammissibilità dell’impugnazione per il suo carattere meramente cautelativo. Le amministrazioni appellate hanno eccepito il difetto di interesse, non ravvisandosi nella sentenza di primo grado alcun accertamento di merito sfavorevole all’impresa.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di interesse e di soccombenza. La sentenza del TAR era una pronuncia esclusivamente di rito: aveva dichiarato il ricorso inammissibile per la non immediata lesività della diffida, senza accertare l’esistenza di obblighi di bonifica, la responsabilità dell’impresa o la fondatezza della pretesa ministeriale. Il riferimento del TAR agli obblighi che l’Amministrazione “assume come preesistenti” esprimeva soltanto la posizione dell’Amministrazione e non un accertamento giudiziale condiviso dal Collegio. Il dispositivo della sentenza era inoltre favorevole all’impresa quanto alla possibilità di contestare ogni profilo sostanziale in occasione dell’eventuale provvedimento finale. Mancava quindi un’utilità concreta e attuale derivante dalla riforma del passaggio motivazionale, non essendo configurabile un pregiudizio meramente eventuale né una soccombenza dell’appellante. Il Collegio ha valorizzato anche la clausola contenuta nell’atto di appello, con cui la stessa impresa aveva subordinato il proprio interesse alla diversa interpretazione della sentenza, riconoscendo che, escluso l’avallo alla tesi ministeriale, l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile. La sentenza di primo grado è passata in giudicato limitatamente alla pronuncia di rito sull’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti; tale giudicato non copre il merito dell’obbligo di bonifica, della responsabilità, della titolarità o dell’estensione degli obblighi, che potranno essere contestati in un futuro giudizio contro il provvedimento finale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire e, simmetricamente, l’interesse a impugnare, deve consistere in un’utilità personale, concreta e attuale; non è sufficiente il timore di un pregiudizio eventuale.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Una sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato e per la sua natura non provvedimentale è una pronuncia di rito e non contiene, salvo un’esplicita statuizione incompatibile, alcun accertamento sull’esistenza o sulla fondatezza dell’obbligo sostanziale sottostante.
  • Il riferimento contenuto nella motivazione giudiziale agli obblighi che l’amministrazione “assume” come preesistenti descrive la posizione dell’amministrazione e non equivale ad accertamento giudiziale dell’esistenza di tali obblighi.
  • È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione diretta esclusivamente contro un passaggio motivazionale quando il dispositivo non arreca soccombenza o pregiudizio concreto e attuale alla parte, e l’eventuale utilità perseguita dipende soltanto da un timore di uso futuro della motivazione.
  • Il giudicato formatosi su una pronuncia amministrativa di rito copre la questione processuale decisa, ma non si estende al merito del rapporto sostanziale non esaminato; pertanto, non preclude un successivo giudizio sull’esistenza, titolarità o contenuto dell’obbligo sostanziale.
  • La dichiarazione processuale con cui l’appellante riconosce che, ove il giudice escluda l’interpretazione lesiva della sentenza impugnata, l’appello deve essere considerato meramente cautelativo può concorrere a escludere l’interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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