Cassazione Penale, Sentenza n. 2325/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione, sostenendo il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e chiedendo la riclassificazione dei fatti nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 invece che nel comma 1
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103) che rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto il motivo proposto intrinsecamente generico e contraddetto dalla motivazione enunciativa della sentenza impugnata; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
La sentenza impugnata aveva ricondotto i fatti al reato previsto dal comma 1; il ricorrente chiedeva la riconduzione al comma 5 (configurante una diversa fattispecie), ma la Corte ha ritenuto che la motivazione enunciativa della sentenza di patteggiamento fosse compatibile con la responsabilità ex comma 1
Codice di procedura penale - art. 129
Il ricorrente invocava il proscioglimento ex art. 129; la Corte ha ricordato che, dopo la riforma, l'asserita omessa valutazione di tali condizioni non è un motivo ammissibile in cassazione contro il patteggiamento
Codice di procedura penale - art. 448
Il comma 2‑bis, introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103, rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento quando il motivo dedotto è l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; è la norma centrale che ha determinato l'inammissibilità del ricorso
introduzione dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
La modifica normativa ha limitato la possibilità di impugnare in cassazione le sentenze di patteggiamento con critiche sulla motivazione riguardante il proscioglimento ex art. 129
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.) i ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento che sollevano esclusivamente l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 c.p.p. sono inammissibili
- La sentenza di patteggiamento richiede una motivazione 'enunciativa' sugli elementi di responsabilità; attacchi meramente motivazionali che non espongono violazioni di legge specifiche rischiano l'inammissibilità
- La richiesta di riqualificazione del reato (es. da comma 1 a comma 5 dell'art.73) in sede di cassazione contro patteggiamento è difficilmente percorribile se la motivazione della sentenza di patteggiamento descrive elementi che riconduscono alla fattispecie applicata
- Chi impugna una sentenza di patteggiamento in cassazione dovrebbe formulare motivi consentiti (es. violazione di legge, nullità, incompetenza) e documentare in modo specifico l'errore di diritto, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
- Prima di proporre cassazione avverso un patteggiamento, valutare rimedi alternativi o sollevare le censure nelle fasi procedurali idonee, poiché il controllo di merito sulle conclusioni motivazionali del patteggiamento è limitato
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