Cassazione Penale, Sentenza n. 24722/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che li aveva riconosciuti colpevoli di concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies c.p., ex art. 260 D.lgs. 152/2006). Le censure principali erano: 1) incompetenza territoriale per presunta natura permanente del reato e richiamo allo stato di emergenza (art. 3 D.L. 90/2008 e art. 8, comma 3, c.p.p.); 2) nullità degli atti di indagine per omissione delle informazioni di cui all'art. 369‑bis c.p.p.; 3) errata qualificazione dell'attività come non ammessa in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.lgs. 152/2006; DM 5/2/1998 alleg.1 suballeg.1; art. 260 D.lgs. 152/2006) e travisamento del provvedimento di iscrizione/autorizatione (codici CER, percentuali di impurità); 4) illegittimità del ricevimento di rifiuti extra‑regione in presenza delle discipline emergenziali e regionali (art. 19 D.lgs. 22/1997, delibera Regione Campania n. 628/2005, P.C.M. n. 2948/1999, art. 5‑bis D.L. 263/2006); 5) insufficienza del requisito dell'"ingente quantitativo"; 6) mancata prova del dolo o della partecipazione, con particolare riferimento ad Alfonso e Antonio; 7) omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul rifiuto della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per genericità. In particolare: - ha affermato che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale (non permanente), per cui la competenza territoriale è correttamente individuata nel circondario in cui si sono reiterate le condotte (Salerno); - ha ritenuto infondata la doglianza sugli atti di indagine: le attività descritte rientravano nelle funzioni di P.G. delegate e non comportavano l'obbligo di preventiva comunicazione ai difensori ai sensi dell'art. 369‑bis; - ha giudicato infondati i rilievi sulla disciplina autorizzatoria semplificata e sul travisamento del provvedimento di iscrizione, condividendo la valutazione dei giudici di merito circa la natura illecita delle operazioni effettivamente svolte e la lettura tecnica dei codici CER e delle percentuali di impurità; - ha ritenuto legittimo il ragionamento dei giudici di merito circa il divieto/limitazioni al trattamento di rifiuti extra‑regione in epoca di emergenza e l'assenza di protocolli d'intesa; - ha confermato che il requisito dell'"ingente quantitativo" va valutato complessivamente, tenendo conto della pluralità delle operazioni e delle caratteristiche del rifiuto, e che le emergenze istruttorie dimostravano tale requisito; - ha rigettato le doglianze relative all'elemento soggettivo e alla partecipazione degli imputati, ritenendo che intercettazioni, dichiarazioni e comportamenti dimostravano conoscenza e contributo alle attività; - quanto alla misura e ai benefici, ha ritenuto la mancata concessione della sospensione condizionale a Cancro compatibile con l'esistenza di un precedente a pena sospesa che, sommato alla pena definitiva, superava il limite legale. Conseguenza pratica: i provvedimenti della Corte d'appello (condanne e determinazioni accessorie così come rideterminate in appello) sono stati confermati, essendo i ricorsi per cassazione inammissibili.
Norme richiamate
art. 452‑quaterdecies cod. pen. (ex art. 260 D.lgs. 152/2006)
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è stato interpretato come reato abituale (natura pluricomportamentale), non permanente; la valutazione dell'"ingente quantitativo" va fatta complessivamente sulla pluralità delle operazioni.
Riferito allo stato di emergenza in Campania; la Corte ha ritenuto irrilevante per la competenza la cessazione dello stato emergenziale quando le condotte si sono protratte oltre il termine rilevante.
art. 8, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla determinazione della competenza in relazione al luogo e al momento di consumazione; applicabile al reato abituale in relazione al luogo della reiterazione delle condotte.
La Corte ha rilevato che non tutte le attività svolte dalla P.G. delegate richiedono la preventiva comunicazione/informazione di garanzia: descrizioni dello stato dei luoghi e rilievi fotografici rientrano nelle attività ex artt. 352 e 354 c.p.p. senza obbligo di 369‑bis.
artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e DM 5/2/1998 alleg.1 suballeg.1
La normativa tecnica e i codici CER sono letti insieme: l'autorizzazione in procedura semplificata è limitata a determinate tipologie e condizioni (percentuali di impurità ecc.), e i giudici territoriali hanno ritenuto che le operazioni svolte eccedevano i limiti della semplificata.
art. 19 D.lgs. 22/1997
Principio di trattamento/smaltimento in ambito regionale (prossimità); ha rilevanza nell'interpretazione delle limitazioni alla circolazione di rifiuti tra regioni.
P.C.M. 25/02/1999 n. 2948
Ordinanza di gestione dell'emergenza che vietava l'ingresso di rifiuti nella Regione Campania durante lo stato di emergenza: rilevante per valutare la legittimità del ricevimento di rifiuti extra‑regione.
art. 5‑bis D.L. 263/2006 (conv. L. 290/2006)
Norma richiamata dai ricorrenti in ordine ai poteri del commissario delegato per l'emergenza; la Corte ha ritenuto che le discipline regionali e l'ordinamento emergenziale, unitamente alle delibere regionali, operavano limitazioni pertinenti.
Ripresa in motivazione per il principio di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti; consente deroghe solo per specifici accordi/protocolli.
Riferito al limite per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha rilevato che la presenza di un precedente a pena sospesa aveva reso incompatibile la concessione della sospensione condizionale per Cancro.
Massime di principio
- Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale: la competenza territoriale si determina nel luogo in cui si sono concretamente reiterate le condotte punibili.
- Le attività di descrizione dello stato dei luoghi e i rilievi fotografici svolti dalla polizia giudiziaria su delega non sempre richiedono la preventiva informazione prevista dall'art. 369‑bis c.p.p.; occorre valutare la natura dell'atto (descrittivo vs atto cautelare o invasivo).
- La valutazione della liceità di operazioni di recupero in procedura semplificata richiede lettura congiunta del provvedimento autorizzativo, dei codici CER e delle specifiche tecniche (DM 5/2/1998): non è sufficiente la mera indicazione del codice senza considerare i limiti (tipologia, percentuali di impurità, provenienza).
- Il divieto o le limitazioni al trattamento di rifiuti extra‑regione devono essere valutate alla luce delle disposizioni emergenziali, delle delibere/regole regionali e dei protocolli d'intesa: ricevere rifiuti extra‑regione in assenza di titoli/protocolli può costituire illecito.
- Il requisito dell'"ingente quantitativo" si valuta complessivamente sulla pluralità delle operazioni svolte e in relazione alla tipologia del rifiuto e al potenziale rischio per l'ambiente, non solo con riferimento a dati ponderali isolati.
- La partecipazione e il dolo possono essere ricavati da intercettazioni, dichiarazioni Ammettenze e comportamenti organizzativi: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, sindacabile in Cassazione solo per vizi ristretti (traviso manifesto, omessa motivazione decisiva).
- In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello deve motivare il diniego; tuttavia la presenza di precedenti a pena sospesa che, sommati, superano i limiti di legge giustifica il rifiuto del beneficio.
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