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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di crediti vantati da una società fornitrice per corrispettivi di contratti di fornitura di materiale di carpenteria e per interessi moratori e ulteriori maggiori costi/danni. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo il risarcimento danni; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva poi riconosciuto ulteriori somme, ritenendo provata l’esecuzione delle forniture e ammissibili gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, oltre a correggere un errore materiale relativo alla qualificazione del rango del credito. La procedura ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e travisamento del testo contrattuale, sostenendo che il prezzo sarebbe stato calcolato dalla creditrice sul peso teorico e non su quello effettivo, con mancata valutazione di email asseritamente probatorie; 2) violazione del d.lgs. n. 231/2002, assumendo l’inapplicabilità degli interessi moratori commerciali in ambito concorsuale; 3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per asserita ammissione del credito in privilegio nonostante la domanda fosse chirografaria; 4) violazione dei parametri ministeriali sulle spese, per liquidazione superiore al dovuto.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso perché notificato oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il tribunale avesse effettivamente esaminato la documentazione e le email prodotte, senza omettere fatti decisivi; ha rigettato il secondo motivo, affermando che gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sono riconoscibili per il periodo anteriore all’apertura della procedura concorsuale e che la disciplina speciale non può essere interpretata in modo abrogante rispetto alle regole concorsuali; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, trattandosi di un mero errore materiale già corretto dal tribunale; ha rigettato il quarto motivo, osservando che la liquidazione delle spese, complessivamente pari a euro 18.000, era stata effettuata entro i limiti tabellari applicabili, senza considerare la voce istruttoria/trattazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese di legittimità per l’inammissibilità del controricorso, e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso notificato oltre il termine previsto è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie sono state depositate nel rito camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge sui motivi secondo, terzo e quarto.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002

    La disciplina degli interessi moratori commerciali non è esclusa per i crediti maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza senza necessità di messa in mora.

  • art. 1284 c.c.

    Per i crediti commerciali, prima della procedura concorsuale, possono spettare gli interessi moratori commerciali anziché il solo tasso legale.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando il diverso rango del credito deriva da un mero errore materiale già emendato dal giudice di merito.

  • d.m. n. 55/2014

    Le spese vanno liquidate nel rispetto dei parametri tabellari in relazione allo scaglione di valore.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato insieme al d.m. n. 55/2014 per la determinazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il giudice di merito abbia in realtà valutato la circostanza e la documentazione richiamata dalla parte, ancorché pervenendo a una conclusione diversa.
  • Nelle transazioni commerciali tra imprese, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale sono riconoscibili al creditore insinuato al passivo; la disciplina speciale non può essere neutralizzata in via interpretativa dalle regole concorsuali ordinarie.
  • La decorrenza degli interessi moratori commerciali opera automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora.
  • Una censura che presupponga un errore sul rango del credito è inammissibile quando il punto sia stato già corretto dal giudice di merito mediante semplice rettifica di errore materiale.
  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile solo se eccede realmente i limiti tabellari applicabili allo scaglione di valore; non sussiste violazione dei parametri se il giudice omette voci non dovute o comunque si mantiene entro il massimo consentito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniContenzioso tributarioMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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