Cassazione Civile, Sentenza n. 3999/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa al pagamento del saldo per lavori (tre vasche in calcestruzzo) svolti presso il capannone di Italmaceri. Il Tribunale di Padova aveva emesso decreto ingiuntivo a favore di Zanardo per euro 11.863,50; Italmaceri oppose eccependo, tra l'altro, notifica oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., nullità per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., e altresì chiedendo la restituzione di somme indebitamente percepite perché il corrispettivo versato sarebbe stato superiore al valore delle opere. In primo grado l'opposizione fu respinta; la Corte d'appello di Venezia invece accolse l'appello di Italmaceri, revocò il decreto ingiuntivo e condannò Zanardo a restituire euro 13.571,50 (somme già versate). Zanardo propose ricorso per cassazione contestando la valutazione probatoria e l'ammissibilità/rinuncia implicita alle prove testimoniali; Italmaceri resistette.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Zanardo (tutti gli otto motivi esaminati respinti). Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo e aveva condannato Zanardo alla restituzione delle somme. La Cassazione ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 3.200 per il giudizio di cassazione (di cui euro 200 per esborsi) oltre spese generali e accessori, e euro 1.000 per i procedimenti ex art. 373 c.p.c.; ha rilevato l'eventuale obbligo, a carico della ricorrente, di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dall'opponente per censurare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo; non ha prevalso nei motivi di cassazione.
Norma sui presupposti del decreto ingiuntivo, richiamata dall'opponente per sostenere la nullità del provvedimento; la Corte di merito aveva comunque ritenuto insussistente il credito provato.
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per motivazione e contraddittorietà); la Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tali censure, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata e i profili di diritto infondati.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato nei motivi relativi a presunte omissioni di esame di fatto decisivo; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato.
Regola sullo onere della prova; la Corte d'appello ha ritenuto che la prova documentale prodotta dal creditore non fosse idonea a dimostrare il diritto al credito richiesto.
Principio della contestazione: la Corte ha distinto tra la contestazione sostanziale dei lavori (fatto che portò il committente a sospendere il pagamento) e l'onere processuale di contestare specificamente le deduzioni della controparte; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla motivazione e all'omesso esame di fatti rilevanti; la Cassazione non ha accolto la censura.
artt. 112, 189, 99, 183, 184, 187 c.p.c.
Norme processuali richiamate nei motivi relativi all'assunzione delle prove e alle memorie; la Corte d'appello ha ritenuto che vi fosse una rinuncia implicita alle prove non ribadite e/o che i capitoli di prova fossero irrilevanti o inammissibili; la Cassazione ha condiviso tale valutazione.
Richiamato in relazione alla valutazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali; la Corte di merito ha valutato tali profili e la Cassazione li ha ritenuti fondati.
Norma richiamata per la richiesta di condanna alle spese dei due procedimenti; la Corte di Cassazione ha liquidato importo per i procedimenti ex art. 373.
Previsione del contributo unificato aggiuntivo: la Corte dichiara sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritiene che la documentazione a sostegno del credito non sia idonea, può revocare un decreto ingiuntivo e disporre la restituzione delle somme pagate in esecuzione dello stesso.
- La distinzione tra contestazione sostanziale (motivo per sospendere il pagamento nella relazione committente-appaltatore) e onere processuale di contestare specificamente le deduzioni avverse ai sensi dell'art. 115 c.p.c. è cruciale: una contestazione generica può non essere sufficiente a esonerare il creditore dall'onere probatorio.
- Le istanze di prova non ribadite nelle fasi processuali rilevanti possono essere considerate rinunciate implicitamente; i giudici verificano il comportamento processuale complessivo, non solo atti formali.
- I capitoli di prova che vertono su fatti pacifici, già provati documentalmente o su circostanze generiche e prive di rilevanza possono essere ritenuti inammissibili o irrilevanti.
- In Cassazione sono sindacabili in particolare vizi di diritto e omessi esami su fatti decisivi limitatamente ai profili consentiti dall'art. 360 c.p.c.; critiche di merito sulla valutazione della prova sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è congrua.
- Chi perde in Cassazione è generalmente condannato alle spese, e può esserci l'obbligo di ulteriori versamenti relativi al contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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