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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33041/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per due tentate estorsioni aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p.; dedotte censure: (i) omissione/insufficiente valutazione della memoria difensiva e richiesta di riesame della natura della condotta (prestito vs estorsione) in relazione a dialoghi intercettati; (ii) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) e mancanza di prova della consapevolezza di agevolare l'associazione; (iii) insufficienza di indizi circa il concorso di Emanuele nelle condotte contestate a favore di Kernel s.r.l.; (iv) doglianza analoga sull'aggravante per il capo relativo a Kernel s.r.l.; (v) mancata considerazione del tempo trascorso e delle condizioni familiari per la valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze consistessero in un non consentito riesame del merito o fossero prive di specificità. Il Tribunale di Catanzaro è stato ritenuto aver motivato correttamente la sussistenza dei gravi indizi in relazione alle tentate estorsioni e l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sia sotto il profilo del "metodo mafioso" sia sotto il profilo dell'agevolazione alla cosca (Accorinti di Briatico), avendo evocato il potere intimidatorio del sodalizio e l'effetto di assoggettamento sulle vittime. In tema di esigenze cautelari è stata confermata la presunzione relativa di pericolosità per i delitti tentati aggravati ex art. 416-bis.1, non superata da elementi concreti di attenuazione indicati dalla difesa. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante (metodo mafioso/agevolazione) ha natura anche oggettiva: non richiede prova di una concreta struttura mafiosa purché l'evocazione o il comportamento sia idoneo a creare una condizione di assoggettamento tipica del metodo mafioso; può sussistere sia per il metodo intimidatorio sia per l'agevolazione del sodalizio

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Per i reati tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa può superarla solo con elementi certi e specifici che dimostrino attenuazione della pericolosità

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale alla doppia presunzione relativa per i delitti di cui al comma citato (richiamata per estensione ai tentativi aggravati)

  • artt. 125, 292, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente per lamentare omissione/irregolarità nella valutazione della memoria difensiva; la Corte ha ritenuto che la memoria sia stata esaminata e che le doglianze si risolvessero in un non consentito riesame del merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter disp. attuaz. c.p.p.

    Riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (esecuzione degli obblighi previsti dalla norma)

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari non può essere utilizzato per un riesame del merito dei fatti: è ammissibile solo per vizi di legge, manifesta illogicità della motivazione o vizi formali specifici
  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta anche in assenza di prova di una struttura organizzata concreta quando la condotta o l'evocazione del sodalizio siano idonee a creare una particolare soggezione nella vittima
  • Per i delitti tentati aggravati ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; la difesa deve fornire elementi certi, specifici e documentati per dimostrare l'attenuazione della pericolosità e superare tale presunzione
  • Le censure sulla mancata considerazione di memorie difensive richiedono prova puntuale dell'omissione o della non considerazione: se il provvedimento attesta il deposito e motiva il disconoscimento degli argomenti difensivi, la censura è debole
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale focalizzare le censure su vizi di diritto o su manifesta illogicità della motivazione e, se si vuole contrastare l'aggravante mafiosa, occorre dimostrare concretamente l'assenza dell'elemento intimidatorio o della consapevolezza di agevolare la compagine mafiosa

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