Cassazione Penale, Sentenza n. 29834/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP. Il Grieco deduceva due motivi: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che alcuni incontri e condotte ricostruite fossero inesistenti e che la valutazione probatoria fosse errata; (2) violazione di legge per l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali relative al periodo dall'8 maggio 2019 al 28 maggio 2019, per una presunta irregolarità nella proroga autorizzata il 19 aprile 2019, con la conseguente possibile caduta di elementi probatori decisivi (es. conversazioni del 21 maggio 2019 e la presunta prova del pagamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto preliminarmente l'interesse del ricorrente ad impugnare (anche ai fini di una eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a una diversa valutazione dei fatti e delle prove, materia riservata al giudice del merito; non è consentito al giudice di legittimità riformulare la ricostruzione fattuale. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità: il ricorrente non ha dimostrato la "prova di resistenza", cioè l'incidenza che l'esclusione delle intercettazioni avrebbe sulle residue risultanze; inoltre la fattispecie contestata non dipende necessariamente dall'eventuale erogazione del corrispettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 81, 110, 353, 416 bis.1
Norme penalmente rilevanti indicate per delimitare i delitti contestati (concorso, turbativa d'asta in contesto mafioso); la Corte non entra nella valutazione del merito sulla loro sussistenza, ma le cita come quadro fattuale della imputazione.
Riferimento alla possibilità che l'annullamento della misura cautelare possa costituire presupposto per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte riconosce l'interesse a ricorrere in tale prospettiva.
Richiamate come norme che fissano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che l'annullamento può fondarsi sulla carenza dei presupposti cautelari previsti da tali norme.
art. 606, comma 1, lett. e)
Limitazione del sindacato di legittimità: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito in una diversa valutazione dei fatti o delle prove; può verificare solo la compatibilità della motivazione con i canoni della logica e la plausibilità.
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; applicata per addebitare le spese al Grieco.
sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento interpretativo usato per motivare la determinazione equitativa dell'ammenda, rilevando l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove svolta dal giudice di merito: le censure che si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze sono inammissibili.
- L'interesse dell'indagato a impugnare permane anche se la misura cautelare è stata revocata nel frattempo, quando l'annullamento possa costituire presupposto per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di elementi probatori (es. intercettazioni) in Cassazione deve dimostrare l'incidenza di tale eliminazione sulle residue prove mediante la cosiddetta 'prova di resistenza'; senza questa dimostrazione il motivo è aspecifico e inammissibile.
- L'illegittimità o l'inutilizzabilità di singoli elementi probatori non travolge automaticamente l'intero quadro indiziario: bisogna verificare se le residue risultanze siano sufficienti a mantenere lo stesso convincimento.
- Le censure di natura tecnica relative a proroghe o autorizzazioni di intercettazioni richiedono una specifica dimostrazione del vizio e della sua incidenza probatoria, non una mera deduzione astratta.
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente alle spese e, in presenza di determinazione equitativa, a versamenti alla cassa delle ammende.
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